Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha, di recente, rivolto ai giudici di legittimità un interrogativo di estremo rilievo nell’ambito delle procedure di esecuzione passiva di Mandati di Arresto Europeo.
Trattasi del quesito relativo alle potenziali situazioni di stallo rivenienti dalla facoltà concessa agli stati membri dall’art. 4, par. 6 della Decisione Quadro 584/2002, il quale, lo si ricorda, dispone che “se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno”, lo stato richiesto può rifiutarsi di dar seguito alla istanza di consegna.
Quali, in particolare, le sorti del provvedimento straniero (rectius: della sua effettività), laddove lo stato richiesto, negata la consegna del soggetto ricercato, non sia, poi, in grado di assicurare l’effettiva esecuzione della pena nell’ambito del proprio ordinamento?
Sul punto, i giudici di legittimità rinviano, a loro volta, a quanto attestato dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 29 giugno 2017, C-579/15 ossia che, per scongiurare il rischio di cui sopra, sia sufficiente interpretare in maniera corretta e sistematica le parole e le intenzioni del Consiglio dell’Unione Europea.
Posto, invero, che la normativa in esame è finalizzata al reciproco riconoscimento, a livello comunitario, delle pronunce in materia penale, è di palmare evidenza come uno stato non possa rifiutare la consegna del soggetto richiesto, facendosi garante – dianzi all’Autorità straniera – dell’esecuzione della pena o la misura di sicurezza a quest’ultimo applicata, a prescindere dall’effettiva capacità di far fronte a tale impegno.
Ne deriva, pertanto, che lo stato richiesto – il quale, si intende, abbia recepito la disposizione di cui sopra (per quanto attiene l’ordinamento italiano, si rinvia alla Legge 22 aprile 2005, n. 69 e, segnatamente, all’art. 18, co. 1, lett. r) – prima di rifiutare la consegna del soggetto ritenendo sussistente la presente ipotesi derogatoria dovrà adeguatamente verificare, sotto il profilo pratico, la possibilità che la sanzione venga eseguita nell’ambito e secondo la normativa nazionale.
La possibilità di cui sopra, peraltro, deve essere ponderata in uno con la ratio sottesa alla disposizione che ne occupa la quale “consiste nel consentire all’autorità giudiziaria di esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato una volta scontata la penale cui è stato condannato” (CGUE, sentenza del 29 giugno 2017, C-579/15; in tal senso, anche CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, C-42/11).
Lo stato richiesto, pertanto, non dovrà limitarsi a verificare la mera eseguibilità in concreto della decisione straniera, ma dovrà adeguatamente considerare tale circostanza alla luce degli scopi socio-culturali che si celano dietro all’ipotesi derogatoria che si intende invocare.
Alla luce di tutto quanto predetto, torna la Suprema Corte a ribadire il seguente principio di diritto: “il rifiuto di consegna di soggetto destinatario di MAE esecutivo, ai sensi dell’art. 18, lett. r), L. n. 69/2005, lascia fermo l’obbligo di assicurare l’effettività dell’esecuzione della pena inflitta da altro stato membro dell’Unione Europea nei confronti del soggetto medesimo”.
– Cass., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 36068