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Condizioni generali di contratto – specifica approvazione per iscritto nel contratto di agenzia (art. 1341, comma 2, c.c.) del patto di non concorrenza

 

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE del 14 gennaio 2022, n. 1143

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si pronuncia con riferimento alla necessità di specifica approvazione per iscritto  ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c, del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia. Per consultare la sentenza clicca qui

La Cassazione, dopo una ricostruzione della legislazione susseguitasi sulla materia, ribadisce anzitutto che il contratto di agenzia per sua natura è fondato sull’intuitus personae.

La Corte dà credito al principio di diritto espresso in una recente pronuncia della stessa (Sez. L, Sent. n. 4190 del 2020) dove si è affermato che:

“nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), nè lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari”.
(Sez. L, Sent. n. 4190 del 2020)

Con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sottoposta al vaglio della Corte di merito, la Cassazione statuisce come questa non ha considerato che le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie): cfr. Sez. U. n. 3989/1977; n. 4847/1986; n. 8407/1996; n. 2294/2001; n. 12153/2006; n. 7607/2015, fra le molte conformi).

Non possono, invece, ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. 

Pertanto, le clausole nelle quali il regolamento negoziale di cui si discute sia riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti e per il fatto di non essere stato predisposto a mezzo di moduli e formulari si sottraggono all’ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..

D’altra parte, prosegue la Corte, ai fini dell’operatività degli artt. 1341 e 1342 c.c., non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell’altra parte) ma è necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi (o rifiutarsi), nella loro interezza e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti.

La Cassazione, sul punto intende dare continuità anche al seguente principio di diritto:

“in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perchè confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”.
(Sez. 6-2, Ord. n. 20461 del 2020; Sez. 6-3, Ord. n. 17073 del 2013)

Avv. Luca Membretti