Cass. pen., Sez. II, Sent., (ud. 27.09.2016) 9.12.2016, n. 52316 in tema di configurabilità della responsabilità amministrativa in capo ad una società capogruppo nell’ipotesi in cui il reato presupposto sia stato posto in essere nell’interesse o a vantaggio immediato di una società direttamente controllata.
La Corte, dopo aver dato conto, della rilevanza penalistica del fenomeno dell’aggregazione d’imprese ha affermato dunque il principio di diritto per cui “in tema di responsabilità da reato […] la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa […] non essendo sufficiente l’enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale “interesse di gruppo“.