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Con la suindicata pronuncia, le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per operare una “rilettura tassativizzante e tipizzante del diritto interno” finalizzata a conferire “coerenza costituzionale e convenzionale” alla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2. Tale disposizione, lo si ricorda, persegue l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale c.d. qualificata (con obbligo o con il divieto di soggiorno) elencati all’art 8 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Trattasi, tra le altre, delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” la violazione delle quali, pertanto, comporterebbe le sanzioni di cui all’art. 75, co. 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno censurato – in linea con il recente arresto della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia – l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle suindicate locuzioni, le quali si concretano in un riferimento “aperto” all’intero sistema normativo italiano, senza fornire alcuna indicazione delle norme la cui violazione sarebbe indice dell’accertata pericolosità.
Ne consegue, pertanto che, ad avviso dei Supremi Giudici, il richiamo “agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno”, di cui all’art. 75, co. 2, può essere riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo, non potendo, al contrario, essere riferito alle prescrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”.