Con la sentenza n. 2288 del 30 gennaio 2017 la Corte di Cassazione ha statuito un principio alquanto interessante in tema di contratto di agenzia.
I Giudici di legittimità, partendo dal presupposto che la nozione di affare è di carattere squisitamente economico, la violazione dell’esclusiva da parte del preponente non viene valutata sulla base della tecnica negoziale prescelta né dal luogo in cui questa è posta in essere.
I Giudici di Piazza Cavour infatti hanno ritenuto sussistente la violazione del diritto di esclusiva da parte del preponente allorquando lo stesso abbia concluso degli affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente, con una società distributore a sua volta del prodotto agli imprenditori affiliati operanti questi nella zona assegnata all’agente.
Nel caso di specie, quindi, all’agente è stato riconosciuto il diritto alle provvigioni indirette ex art. 1748 del codice civile.