Quando si parla di Sale and Purchase Agreement(“SPA”), termine di derivazione angloamericana, si fa riferimento a un contratto atipico, un negozio giuridico complesso che ha per oggetto la compravendita di partecipazioni societarie, a mezzo del quale un acquirente (buyer) acquista da un venditore (seller) la partecipazione di controllo di una determinata società definita “target”.
Le azioni di una società, rappresentano la misura in cui un determinato socio partecipa alla vita sociale della società in questione; ne deriva che la titolarità di un determinato numero di azioni, attribuisce al socio diversi diritti di natura sia economia che amministrativa.
La partecipazione societaria che il buyer va ad acquistare è uno stock of shares, vale a dire un insieme di particolari titoli di credito che possono attribuire differenti diritti in seno alla target in favore del buyer, come appunto, il controllo della società.
Il Sale and Purchase Agreement è un contratto che ha al suo interno una moltitudine di profili legali e rapporti giuridici da disciplinare minuziosamente; le parti, nel corpo del testo, si promettono una l’altra diverse garanzie legali ed economiche.
Proprio perché il buyer acquista de facto il controllo della target, la compravendita di partecipazioni non si riduce alla mera cessione di un corrispettivo in denaro in cambio di determinate azioni, ma le parti dovranno negoziate il valore che attribuiscono a tale acquisto inerente al valore economico della società target intesa nella sua totalità. Tale valore dovrà tenere in conto diversi aspetti, che vanno dai crediti e debiti sociali, ai contratti in essere, ai contenziosi pendenti, all’avviamento, ai rapporti di lavoro etc.
Vediamo insieme come si sviluppano le fasi che portano alla redazione e perfezionamento del Sale and Purchase Agreement
- L’operazione ha inizio tradizionalmente con delle trattative precontrattuali tra il buyer e il seller.In questa fase, le parti interagiranno tramite lo scambio e la sottoscrizione di una (o più) letter of intent, ossia un documento programmatico in cui le parti fissano in maniera vincolante (binding) o meno (non-binding) i presupposti e gli obiettivi della loro negoziazione con relative tempistiche. Alla LOI, segue un non disclosure agreement, ossia un Accordo di Riservatezza o Accordo di non divulgazione con il quale una parte garantisce all’altra di non rivelare a nessuno determinate informazioni confidenziali che lo riguardano e di cui sia giunto a conoscenza, in qualsiasi forma, sulla base di una relazione professionale, di un progetto, di uno ‘scopo’ specifico tra le parti coinvolte.
- Ciò fatto, si procede solitamente con una prima proposta non vincolante, cui segue un’attività di due diligence.
- La due diligence ha lo scopo di analizzare dal punto di vista giuridico quali sono i rischi che l’operazione prospettata presenta per il soggetto interessato, in modo da potergli consentire, nel caso in cui questi ritenga di proseguire le trattative fino al deal finale, di adottare le opportune misure contrattuali per eliminare o ridurre tali rischi; tale attività viene generalmente espletata, in tutto o in parte, da consulenti legali esterni. La due diligence può essere considerata – impropriamente – una fase istruttoria, in genere compiuta dal buyer, orientata a pervenire alla decisione se acquisire o meno la società target.Nel caso specifico, attraverso tale attività vengono analizzate la caratteristiche della società target e sono verificate le informazioni e le dichiarazioni ricevute dal venditore. Può essere preventiva – se espletata prima della conclusione del Sale and Purchase Agreement – o successiva – realizzata dopo la conclusione del contratto – Al termine della due diligence, i professionisti incaricati redigeranno e consegneranno del Report, un documento scritto concernente tutte le relazioni poste in essere dagli esperti.
- Una volta completata la fase di due diligence, si procede, solitamente a una nuova offerta che sfocia nel signing del Sale and Purchase Agreement, ossia nella sua firma che, però, non permette ancora l’efficacia traslativa del trasferimento del possesso, ossia l’effetto traslativo delle partecipazioni sociali in capo al buyer.
- In seguito alla signing si entra in una fase delicatissima del Sale and Purchase Agreement, che riguarda la redazione di minuziose dichiarazioni e garanzie, conosciute come representations & warranties, ossia le rassicurazioni di fatto e di diritto che una parte contrattuale darà all’altra in modo che quest’ultima possa farvi affidamento (reliance). Generalmente con le R&W il seller garantisce, durante il corso del periodo interinale (interim period), il compimento o l’astensione dal compimento di uno o più atti da parte degli organi societari, in modo tale da prevenire qualsiasi ipotesi di gestione pregiudizievole della società in relazione agli obblighi pattuiti e dedotti in contratto.Chiaramente, a fronte di una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà – misrepresentation – ovvero di una dichiarazione vincolante di garanzia non onorata – breach of warranty-, il contratto farà derivare una responsabilità giuridica con conseguenze economiche – liability.
- Al termine dell’interim period buyer e seller, possono finalmente, giungere al termine dell’operazione con il closing, ossia al “perfezionamento” dell’operazione, che si concreta nel versamento del purchase price da parte del buyer in favore del seller e di conseguenza, il trasferimento dello stock of shares da parte del seller in favore del buyer.
- Il Sale and Purchase agreement prevede inoltre un ulteriore periodo denominato post-closing, il quale presenta profili giuridici non presenti nel nostro codice civile. Si tratta, fondamentalmente, di un lasso di tempo successivo al closing in cui le parti devono adempiere a talune obbligazioni a cui si sono vincolati nel Sale and Purchase Agreement, al fine di agevolare l’acquisizione societaria (es: il subentro in eventuali garanzie, obblighi di informativa reciproca con riguardo a profili fiscali, rispetto degli obblighi ex lege inerenti al divieto di concorrenza, comunicazioni alle autorità competenti, etc).