DIRETTIVA UE 2019/1151 DEL 29 GIUGNO 2019: COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – ANCHE SEMPLIFICATA – MEDIANTE ATTO NOTARILE REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO ED A DISTANZA.
Nel nostro ordinamento – in attuazione della direttiva comunitaria sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Direttiva UE 2019/1151 del 29 giugno 2019) – sarà possibile a breve costituire una società a responsabilità limitata, anche nella forma semplificata, mediante atto notarile redatto in formato elettronica ed a distanza.
Anzitutto, si prevede che il notaio rogante sia scelto tra quelli che abbiano la propria sede nel territorio del distretto della Corte di Appello in cui si trova la residenza di almeno uno dei soci ovvero in cui la costituenda società intende stabilire la propria sede legale, a meno che tutti i soci abbiano la residenza al di fuori del territorio dello Stato dovendo in questa ipotesi ricevere “in ogni caso” l’atto costitutivo (art. 2, comma 3, schema D.Lgs. cit.).
REQUISITI DELLA PROCEDURA TELEMATICA:
L’ art. 2 dello schema di decreto legislativo, dispone come l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata e della società a responsabilità limitata semplificata possa essere ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza di tutte le parti o anche soltanto di alcune di esse.
Sono, però, richiesti, anche per l’accesso alla procedura telematica, i seguenti requisiti:
- a) la sede deve essere stabilita in Italia;
- b) i conferimenti devono essere versati soltanto in denaro (escludendo quindi sia i conferimenti in natura che i conferimenti d’opera);
- c) il versamento, a seconda dei casi, del 25% del conferimento o dell’intero deve essere effettuato mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato del notaio rogante (come peraltro già previsto per i trasferimenti di immobili in formato elettronico)
In Italia sarà possibilità accedere alla procedura online per la costituzione solo per le società a responsabilità limitata ed per le società a responsabilità limitata semplificata.
Inoltre, non sarà possibile beneficiare di tale procedura online nel caso in cui il capitale della società deve essere pagato con contributi in natura, disponendo, altresì come che il versamento del capitale deve essere effettuato solo sul conto corrente dedicato intestato al notaio rogante.
Quanto alla FORMA RICHIESTA, l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, anche semplificata, dovrà essere sempre quella dell’atto pubblico prevista dall’art. 2463 c.c.
COMPITI DEL NOTAIO ROGANTE:
- Egli interverrà in ogni fase della costituzione della società, già a cominciare da quella istruttoria antecedente alla stipula; infatti sarà incaricato di individuare il testo dello statuto, tra quelli standard che saranno disponibili sul sito istituzionale della camera di commercio (art. 2, comma 2, della bozza del D.Lgs. cit.; in questo caso il compenso è ridotto alla metà) ovvero provvedendo a redigerne uno personalizzato anche con l’ausilio di altri professionisti, cioè avvocati e commercialisti.
- Quindi, egli provvederà a caricare il testo dell’atto costitutivo sulla piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato per procedere alla stipula vera e propria, consentendo a tutti i partecipanti mediante un qualunque dispositivo elettronico di verificarne il contenuto anche dello statuto eventualmente allegato.
- Durante la fase della stipula online il notaio effettuerà sia quelle attività che sono connesse alla predisposizione dell’atto, seguendo le regole codicistiche, come anche la verifica della volontà dei partecipanti mediante la compresenza virtuale nella riunione in videoconferenza, la lettura integrale dell’atto e degli allegati, salvo dispensa, l’apposizione della sottoscrizione digitale.
- In seguito alla stipulazione dell’atto costitutivo, il notaio provvederà, ai sensi del codice civile, alla sua iscrizione nel registro delle imprese mediante invio telematico di una copia digitale corredata degli allegati (statuto, se redatto; ricevuta del bonifico relativa al versamento del 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero conferimento).
E’ d’uopo precisare come il Notaio potrà effettuare ai sensi dell’art. 59 bis della legge notarile, la rettifica unilaterale, fatti salvi i diritti dei terzi, degli errori od omissioni materiali eventualmente contenute nell’atto costitutivo redatto online e relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato sempre con modalità informatica (art. 2 comma 6, schema D.lgs. cit.).
TEMPISTICA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE ONLINE DELLA SOCIETÀ:
La Direttiva UE 2019/1151 prevede 5 giorni lavorativi per la società costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli standardizzati e 10 giorni lavorativi negli altri casi; la predetta tempistica risulta in sostanza conforme a quanto stabilito dall’art. 2330 c.c., quindi, in Italia, per il deposito nel registro delle imprese dell’atto costitutivo delle società di capitali redatto in forma documentale, essendo previsto nel primo comma del citato articolo un termine di 10 giorni.