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CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 NOVEMBRE 2021, N. 213

La Corte Costituzionale con sentenza n. 213 del 2021 ha statuito come la proroga del blocco degli sfratti per morosità è una misura temporanea destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà, pur considerando la sua funzione sociale, raggiunto il limite massimo di tollerabilità. La Corte ha dichiarato come il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneo, ovverosia limitato al periodo emergenziale.

L’emergenza, sostiene la Corte, può giustificare la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati. La gradualità dell’esaurimento delle misure emergenziali consente di ritenere sussistente anche l’altro presupposto legittimante il differimento ex lege dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fissato dalla giurisprudenza costituzionale nella temporaneità della misura, la cui estensione va da meno di un anno per i provvedimenti di rilascio per finita locazione fino a una durata variamente articolata per i provvedimenti di rilascio per morosità. Nello specifico, la proroga della sospensione al 31 dicembre 2021 ha una durata non superiore a 15 mesi, e fa riferimento solo ai provvedimenti di rilascio per morosità adottati dopo il 30 settembre 2020.

La Corte ha ribadito che un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell’individuo. Ne deriva come l’emergenza pandemica, con la connessa crisi economico-sociale, costituisce senz’altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l’operatività della misura di sospensione. Infatti, spetta proprio al legislatore nazionale l’individuazione di quei motivi di interesse generale che consentono, una limitazione del diritto di proprietà. Né la misura indicata è equiparabile ad un’espropriazione, non solo per la temporaneità della stessa, ma anche perché, sino al momento dell’effettivo rilascio, permane in ogni caso in capo al conduttore, anche se il contratto si è già risolto, l’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni.

Se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, d’altra parte, però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale ex art. 42, comma 2, Cost. Resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato.

Avv. Luca Membretti