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Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 621. | Decorrenza della prescrizione per l’azione di ripetizione del pagamento fatto da un terzo a soggetto poi fallito

La Cassazione si pronuncia, in seguito al pagamento effettuato da una banca (in qualità di terza pignorata) – dopo la notifica dell’ordinanza di assegnazione – ma successivamente alla dichiarazione di fallimento del creditore.

Nello specifico, si tratta di procedere all’individuazione del dies a quo della prescrizione, che viene a formarsi su un versamento – solutorio di un debito del fallito effettuato da un debitor debitoris di questi -, posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento quindi inefficace ai sensi dell’art. 44, comma 1, l. fall.

A tal proposito, la Cassazione statuisce che ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato in favore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del creditore, non si può non tener conto della natura relativa dell’inefficacia prevista dall’art. 44 l. fall., la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non opera erga omnes, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta a preservare l’integrità dell’attivo, a salvaguardia della par condicio creditorum.

In assenza dell’iniziativa del curatore, nessun altro soggetto è legittimato a proporre la relativa azione, neppure colui che ha effettuato il pagamento, sicché lo stesso è destinato a rimanere fermo tra le parti, e non può quindi dar luogo all’esercizio dell’azione di ripetizione da parte del solvens: quest’ultimo, infatti, pur rimanendo esposto al rischio di dover adempiere nuovamente in favore del fallimento, non può chiedere la restituzione del pagamento già eseguito in favore del creditore, trovando lo stesso giustificazione in una causa solvendi ancora operante tra le parti.

Solamente quando in cui il curatore faccia valere l’inefficacia di codesto pagamento, sollecitando un nuovo adempimento, il pagamento eseguito in favore del fallimento legittima il terzo debitore ad agire per la ripetizione di quello precedentemente effettuato in favore del creditore, da considerarsi ormai privo di causa giustificatrice, per effetto dell’iniziativa assunta dal curatore: ciò implica, in ossequio al famoso principio actio nondum nata non praescribitur, che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione non può essere fatto decorrere da una data anteriore a quella in cui, a seguito della rinnovazione dell’adempimento in favore del fallimento, il solvens acquista il diritto di agire nei confronti dell’accipiens per la restituzione dell’importo allo stesso corrisposto.

Avv. Luca Membretti