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DIFFIDA AD ADEMPIERE E DECORSO DEL TERMINE

Con ordinanza n. 7463 del 19 marzo 2020 la prima Sezione della Corte di Cassazione si è soffermata sull’operatività dell’istituto della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., quale strumento di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.

La Corte ha confermato il precedente orientamento interpretativo secondo il quale, decorso infruttuosamente il termine fissato nell’intimazione ad adempiere, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della gravità dell’inadempimento contestato. L’accertamento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., è effettuato con riferimento al permanere dell’interesse del creditore all’esatto e tempestivo adempimento nonché alla situazione in essere alla scadenza del termine, rimasto senza esito. Pertanto, considerata la situazione di entrambe le parti, affinché operi il rimedio risolutorio analizzato dalla Suprema Corte, non è sufficiente sia maturato il termine di scadenza della diffida bensì che l’adempimento non sia di scarsa importanza.

Avv. Luca Membretti