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Diritto PenaleDiritto Processuale Penale

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: il comportamento non abituale

By 4 Marzo 2020No Comments

La Cassazione è intervenuta più volte al fine di chiarire il significato da attribuirsi al requisito della abitualità del comportamento, previsto dall’art. 131-bis c.p. quale presupposto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Come noto, la predetta disposizione normativa stabilisce che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

È necessario, anzitutto, rilevare come sia lo stesso Legislatore ad aver approntato una definizione di massima del requisito in discorso.

Ed invero, a norma del comma terzo dell’art. 131-bis c.p. “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

È, proprio, prendendo le mosse dal dato testuale testè richiamato, che la Suprema Corte ha inteso maggiormente chiarire, a più riprese, il significato da attribuire al requisito de quo.

La Suprema Corte, anzitutto, ha chiarito – con specifico riferimento all’espressione “più reati della stessa indole” – che la causa di non punibilità non trova applicazione nei casi in cui il soggetto abbia posto in essere una pluralità di illeciti oltre a quello per il quale si procede e, quindi, almeno due ulteriori reati, tutti, ovviamente, della medesima indole.

Tale impostazione, precisano i giudici di legittimità, vale anche nel caso in cui i due reati “ulteriori” siano successivi a quello per cui si procede.

La Cassazione, inoltre, si è soffermata ad evidenziare come la norma parli di “reati” e non di “condanne”, con la conseguenza che “la pluralità dei reati può concretizzarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui” (Cass. Sez. Un. Sent. 6 aprile 2016, n. 13681).

La Cassazione ha, peraltro, chiarito che ai fini del giudizio di “non abitualità del comportamento” sono tenuti in considerazione anche quei reati in precedenza ritenuti, a loro volta, non punibili sulla base dell’art. 131 bis c.p. Dall’altro lato, però, devono essere ritenuti ex se irrilevanti a tal fine la presentazione di denunce a carico del soggetto interessato ovvero i precedenti di polizia a carico di quest’ultimo.

È stato, quindi, il seguente principio di diritto: “ove risultino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, (il giudice) deve verificare l’esito di tali segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità del comportamento dell’imputato” (Cass., Sez. IV, sent. 15.11.2018, n. 51526).

La giurisprudenza in subiecta materia, tuttavia, non risulta univoca con riferimento al rapporto tra causa di esclusione della punibilità e reato continuato.

Secondo un primo orientamento ermeneutico, è sufficiente la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione per escludere l’applicabilità dell’istituto deflattivo in oggetto.

Il reato continuato, infatti, fa riferimento ad un comportamento criminoso reiterato e quindi “abituale” ai sensi dell’art. 131-bis c.p., e ciò, ad avviso della Suprema Corte, a prescindere dalla circostanza che i reati in questione siano stati commessi in un significativo arco temporale.

Un diverso approccio interpretativo, invece, distingue, ai fini dell’esclusione della punibilità, due diverse situazioni: quella in cui si sia in presenza di una continuazione sincrona e quella in cui, di contro, la continuazione sia diacronica.

Intendendosi per continuazione sincrona, quella in cui i più reati sono commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, mentre, per continuazione diacronica, la presenza di una pluralità di condotte poste in essere in tempi diversi.

Ed è solo con riferimento a tale ultima ipotesi che, alla stregua di tale diverso orientamento, la causa di esclusione deve ritenersi in ogni caso non applicabile, in quanto solo in questo caso si riscontra un’attività criminosa realmente “seriale”.

Mentre, in ordine alle ipotesi di continuazione sincrona, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. non osta la presenza di più reati connessi dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in considerazione in negativo dall’art. 131 bis c.p.” (Cass. Sez. IV, sent. 19 ottobre 2018, n. 47772).

– Cass. Sez. VI, sent. 14 gennaio 2020, n. 1213 –
– Cass. Sez. VI, sent. 2 maggio 2019, n. 18192 –
– Cass. Sez. IV, sent. 19 ottobre 2018, n. 47772 –
– Cass. Sez. II, sent. 26 settembre 2018, n. 41774 –
– Cass. Sez. IV, sent. 15 novembre 2018, n. 51526 –
– Cass. Sez. Un. Sent. 6 aprile 2016, n. 13681 –