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MEDIAZIONE: IN CASO DI PRELIMINARE DI PRELIMINARE È ESCLUSO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PER IL MEDIATORE

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 5 novembre 2021, n. 32066

La Seconda Sezione Civile si è pronunciata con ordinanza n. 32066, sul  compenso maturato a titolo di provvigione per l’attività di mediazione nella trattativa intercorsa tra due  soggetti per l’acquisto di un complesso immobiliare ad uso alberghiero.

Con l’ordinanza in questione, la Suprema Corte ha chiarito come per considerarsi maturato e venuto ad esistenza  il diritto del mediatore alla provvigione non è sufficiente un accordo preparatorio, destinato a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del programmato contratto definitivo, ma l’affare può ritenersi concluso solamente quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un cd. ‘preliminare di preliminare‘, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 tra le parti. In tal caso, la parte non inadempiente potrà invocare solamente la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione contenuta nell’accordo interlocutorio.

Avv. Luca Membretti