Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha colto l’occasione per evidenziare i profili penali connessi alla condotta di presentazione alla frontiera, per l’importazione, di prodotti recanti una indicazione “fallace” del marchio di origine o di provenienza del prodotto.
Il quesito cui ha inteso rispondere la Cassazione, in particolare, è se e in presenza di quali presupposti il predetto comportamento possa integrare gli estremi della fattispecie penalmente rilevante di cui all’art. 517 c.p. e quando, invece, debba essere sanzionato esclusivamente sul piano amministrativo.
La “fallace indicazione” con riferimento alla origine o alla provenienza del prodotto, invero, è un elemento preso in considerazione, tanto, dal comma 49, dell’art. 4, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004”), quanto dal successivo comma 49-bis, introdotto con l’art. 16, comma 6, D.L. 25 settembre 2009 n. 135 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”), convertito con Legge 20 novembre 2009, n. 166.
Ai sensi del primo dei commi dianzi richiamati, integra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 517 c.p. “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine”.
Con l’espressione “false indicazioni”, peraltro, si intende far riferimento alla “stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine”. Costituisce, invece “fallace indicazione”, l’utilizzo di “segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”.
L’articolo 517 c.p., giova ricordarlo, punisce la condotta di chi “pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto”.
Viceversa, a norma del predetto comma 49-bis, integra un mero illecito amministrativo, sempre denominato “fallace indicazione”, l’utilizzo, da parte del titolare o del licenziatario, del marchio “con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto”. Siffatta condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 ad Euro 250.000,00.
Posto tale quadro normativo, la Suprema Corte ha statuito che la “fallace indicazione” dovrà essere ritenuta idonea ad integrare gli estremi dalla fattispecie incriminatrice dianzi richiamata ove l’induzione in errore del consumatore, che crederà la merce di origine italiana, abbia luogo “attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure”.
Di contro, esula dalla sfera del penalmente rilevante la condotta di colui che riproduca, sì, una “fallace indicazione”, ingenerando nel destinatario la convinzione che il prodotto abbia provenienza o origine italiana, tramite, però, il ricorso ad “indicazioni… insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli”.
Pronunciava, dunque, la Cassazione, il seguente principio di diritto: “integra il reato previsto dall’art. 517 c.p., in relazione alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino “doc” italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l’indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani”.
Nel caso di specie, infatti, la provenienza italiana del prodotto era attestata tramite indicazioni che trascendevano il carattere di mera genericità o insufficienza, con riferimento alla origine del prodotto importato, rappresentando, a tutti gli effetti, indicazioni “false”, “fuorvianti” e, dunque, indubbiamente “ingannevoli”.
– Cass. Sez. III, sent. 9 marzo 2020, n. 9357 –