E’ DA ASCRIVERE ALLA “VENDITA DI MERCI” LA FORNITURA DI UN PROGRAMMA INFORMATICO AL CLIENTE PER VIA ELETTRONICA
E’ “vendita di merci”, di cui all’art. 1, par. 2, della direttiva 86/653, la fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo del programma informatico.
Con la Sentenza del 16 settembre 2021 (causa C-410/19), la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata per la prima volta sull’interpretazione delle nozioni di «vendita» e di «merci» ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.
La Suprema Corte di Giustizia Corte ha dichiarato che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma siffatto è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Entrambe le operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso.
La Corte è dunque giunta alla conclusione che trattasi di trasferimento di un diritto di proprietà, la messa a disposizione di una copia del programma mediante download e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione (volte a consentire che i clienti possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto di autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui questi è il proprietario). Pertanto, in ossequio a quanto previsto all’articolo 1, par. 2, della direttiva 86/653, si deve considerare che la fornitura di software al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, ove accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso software, può rientrare nella nozione comunitaria di «vendita di merci».