Il 19 maggio 2015 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 1345-B che ha introdotto, nell’ambito del codice penale, un nuovo ed autonomo titolo (titolo VI bis) dedicato ai reati ambientali, conferendo organicità e sistematicità alla materia dei c.d. eco-reati.
La legge, entrata in vigore in data 29 maggio, non prevede alcun regime transitorio, con la conseguenza che, in costanza di condotte illecite idonee ad integrare gli estremi dei nuovi reati in materia di reati ambientali, saranno contestabili da parte delle autorità competenti le fattispecie criminose oggetto di recente introduzione.
Bisogna, anzitutto, tenere in considerazione due aspetti:
• che la riforma ha introdotto trattamenti sanzionatori particolarmente severi per i soggetti ritenuti responsabili di reati ambientali;
• che le novità legislative assumono rilevanza anche rispetto al catalogo dei reati presupposto astrattamente idonei a determinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001, con tutte le conseguenze a ciò connesse in termini di eventuali sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Nel dettaglio, le nuove fattispecie penalmente rilevanti di reati ambientali sono:
1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
Tale previsione incriminatrice punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
La pena è aumentata (fino ad un terzo) se l’inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Ulteriori aumenti di pena sono previsti nel caso in cui l’inquinamento ambientale sia causa di lesioni o di morte di una o più persone.
1) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
E’ punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale.
La nuova disposizione fornisce di contenuto la nozione di “disastro ambientale”, precisando che nell’ambito di tale nozione rientrano alternativamente:
⁃ l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
⁃ l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
⁃ l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
E’ previsto un aumento di pena (fino ad un terzo) nel caso in cui il disastro ambientale sia commesso in un’area naturale protetta, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
3) Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui ai reati di inquinamento ambientale o di disastro ambientale è commesso per colpa le pene sono diminuite da un terzo ai due terzi.
Se dai fatti deriva solo un pericolo (non si realizza dunque l’evento tipico) di inquinamento o di disastro le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
1) 4) Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
E’ punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave, chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene materiale ad alta radioattività, ovvero lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.
Trattasi di reato di pericolo per il quale sono previste circostanze aggravanti qualora il fatto determini una compromissione o deterioramento dell’ambiente o un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone (in quest’ultimo caso pena aumentata fino alla metà).
1) 5) Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)
2) E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza sul lavoro ovvero ne compromette gli esiti.
3) L’impedimento può consistere nel negare l’accesso ai luoghi frapponendo ostacoli fisici, ovvero nel modificare lo stato dei luoghi.
6) Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)
E’ punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chi non provvede alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o di una pubblica autorità.
E’, poi, normativamente contemplato e disciplinato l’istituto del c.d. ravvedimento operoso (art. 452 decies c.p.) che consente una considerevole diminuzione di pena (dalla metà ai due terzi) a chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente le autorità competenti nella ricostruzioni dei fatti, ovvero provveda, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.
E’ bene ricordare che le novità legislative sui c.d. eco-reati non riguardano, però, esclusivamente le persone fisiche, ma anche le società (enti), avendo la medesima legge, al contempo, implementato l’art. 25 undecies d.lgs 231/2001, così determinando, non solo, un ampliamento della gamma dei reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, ma, soprattutto, un generale inasprimento del regime sanzionatorio.
Tra i nuovi reati-presupposto rientrano:
1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e con sanzioni interdittive per un periodo non superiore ad un anno;
2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive;
3) Delitti di natura colposa contro l’ambiente (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies c.p.), puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
4) Delitti associativi aggravati dall’essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452 octies c.p.), puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
5) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452 sexies c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
In caso di condanna per i reati di inquinamento dell’ ambiente e disastro ambientale, le società possono incorrere, oltre che in pene pecuniarie, anche in sanzioni interdittive che possono consistere, ad esempio, nella sospensione o revoca delle licenze, delle autorizzazioni, delle concessioni, nell’interdizione dall’esercizio dell’attività, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ecc.
Anche in considerazione della rappresentata gravità delle possibili sanzioni applicabili, le società (enti), nell’attività di predisposizione e/o di aggiornamento dei modelli di organizzazione, sono chiamati, pertanto, a prestare particolare attenzione alla materia ambientale, individuando protocolli di comportamento che consentano di ridurre al minimo il rischio di condotte idonee ad integrare delitti di matrice ambientale.
Stante la peculiarità e la complessità della tematica, è consigliabile richiedere la consulenza di un esperto al fine di vagliare le opportune misure da adottare nel caso concreto.