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Tra le diverse misure di prevenzione attivabili in ipotesi di stalking, un ruolo centrale è rivestito dall’ammonimento del Questore, introdotto dall’art. 8, D.L. 11/2009 che rappresenta una risposta efficace e tempestiva al problema degli atti persecutori.

La ratio sottesa alla introduzione della predetta misura risiede nel giustificato timore che un eventuale procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., pur instaurato, potrebbe non essere sufficientemente rapido e, quindi, efficace ai fini della tutela della vittima.

Per scongiurare tale eventualità è stato, dunque, introdotto l’istituto dell’ammonimento il quale, infatti, è volto ad assicurare un intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza maggiormente rapido ed elastico rispetto a quello dell’Autorità Giudiziaria.

Si aggiunga, inoltre, che tale misura potrebbe essere, ex se, sufficiente ed idonea a dissuadere lo stalker dal perpetrare ulteriori condotte persecutorie e, dunque, a “bloccare” sul nascere una eventuale progressione comportamentale dannosa per la vittima.

L’ammonimento del Questore rientra nella categoria della cd. misure “di prevenzione” che, in quanto tali, mirano ad evitare – prevenire, appunto – la commissione di reati da parte di individui ritenuti socialmente pericolosi.

Siffatti provvedimenti, quindi, si differenziano nettamente tanto dalle pene, quanto dalle misure di sicurezza, e ciò, proprio in ragione della peculiare caratteristica di trovare applicazione a prescindere dalla verificazione di un fatto di reato (presupposto necessario, viceversa, per la comminazione di una pena, ovvero di una misura di sicurezza). Le misure di prevenzione, infatti, sono, non a caso, denominate misure praeter delictum.

Di conseguenza, ai fini della emissione di un provvedimento preventivo non è richiesta la prova di reità del soggetto destinatario bensì, esclusivamente, quella della sua pericolosità sociale.

L’ammonimento del Questore, inoltre, a differenza di altre misure di prevenzione personali (le cd. misure giurisdizionali), è connotato da una maggiore speditezza ed efficacia atteso che non richiede l’intervento dell’autorità giurisdizionale, collocandosi, come anzidetto, nell’area di competenza della potestà amministrativa (cd. misura  “questorile”).

La presente misura, pertanto, si pone in rapporto di alternatività rispetto ai provvedimenti del giudice, tanto che la vittima di atti persecutori può rivolgersi al Questore solo “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale” (art. 8, D.L. 11/2009).

Ne deriva, dunque, che laddove la vittima avesse già portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria le condotte persecutorie a cui è sottoposta, non potrà invocare l’intervento del Questore.

Non sarebbe corretto, tuttavia, interpretare le opzioni di tutela testé richiamate – quella giurisdizionale e quella questorile – come percorsi assolutamente disgiunti e paralleli.

Ed invero, l’emissione del provvedimento ammonitivo comporta talune, significative, conseguenze anche sotto il profilo penale e, segnatamente: a) la mutazione del regime di procedibilità del reato di stalking, il quale, laddove il soggetto destinatario del decreto di ammonimento perseveri nelle condotte persecutorie, potrà essere perseguito d’ufficio, senza che intervenga la querela della persona offesa; b) l’aumento della pena in caso di condanna per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. (cfr. Art. 8, comma 3, D.L. 11/2009: “La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale aumentata se il fatto  commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo“).

La procedura per la richiesta e l’emissione del provvedimento ammonitivo può essere suddivisa, essenzialmente, in tre fasi.

Prima fase: la proposizione della domanda.

Con la richiesta di ammonimento al Questore, la persona che si ritiene vittima di stalking, dà contezza all’Autorità di Pubblica Sicurezza (alla Polizia o ai Carabinieri) della verificazione di comportamenti astrattamente riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p.

Sebbene, quindi, la presente procedura non sia finalizzata all’accertamento della penale responsabilità del soggetto indicato quale responsabile delle condotte persecutorie, il richiedente deve, in ogni caso, prospettare una situazione fattuale tale da far ritenere potenzialmente configurabile il reato di stalking.

Vengono, dunque, il rilievo gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che ne occupa, ossia:

  • La continuità e la reiterazione delle condotte di molestia o di minaccia, che possono consistere, tanto in comunicazioni intrusive (per esempio, telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail, ecc.), quanto in comportamenti finalizzati a controllare la vittima, pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, ovvero, addirittura, in violazioni di domicilio e minacce di violenza;
  • La produzione di uno degli eventi, richiamati dall’art. 612-bis c.p. e che riguardano i tre possibili ambiti di aggressione della vittima:
  • il piano strettamente psicologico, a cui fa riferimento “il perdurante e grave stato di ansia e di paura”;
  • il piano fisico-biologico che può essere turbato dal “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”;
  • il piano del danno alla libera autodeterminazione al quale rinvia l’espressione “costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita”. 

L’istante, peraltro, è consigliabile che non si limiti ad affermare la sussistenza di tali condotte, essendo, viceversa, preferibile – per maggiormente corroborare la propria ricostruzione dei fatti – che alleghi documentazione idonea a provare la veridicità e l’effettività delle situazioni e dei comportamenti lamentati nella propria istanza (messaggi, lettere o mail ad esempio) nonché, eventualmente, che indichi eventuali persone informate sui fatti.

La richiesta di ammonimento, in altri termini, dovrebbe apparire corredata di un adeguato apparato documentale e fondata su argomentazioni logico-induttive convincenti e, dunque, in grado di costituire un solido fondamento fattuale sul quale imperniare il provvedimento ammonitivo.

Il Questore, invero, emette l’ammonimento esclusivamente laddove la relativa richiesta si appalesi fondata e non è tenuto a svolgere approfondimenti ulteriori rispetto alle circostanze rappresentate dalla vittima.

Ne deriva, quindi, che la formulazione della istanza e la coerenza contenutistica della stessa rispetto alle allegazioni documentali e non, assumono portata dirimente in punto di possibilità di accoglimento o meno della richiesta, di talché l’assistenza di un avvocato risulta decisamente consigliabile.

Seconda fase: istruttoria.

Il Questore, ricevuta l’istanza della persona offesa, può sentire il soggetto individuato quale responsabile delle condotte persecutorie, al fine di raccogliere le osservazioni di quest’ultimo. Sul punto occorre rappresentare che, stando alle statistiche dell’area milanese, le autorità tendono a non dare avviso all’interessato dell’apertura della procedura di ammonimento e ciò, per evidenti ragioni di prontezza e speditezza dell’intervento. Fatto salvo, ovviamente, il caso in cui le dichiarazioni del presunto stalker siano ritenute assolutamente necessarie per la corretta e completa valutazione del Questore. 

Il Questore può, altresì, svolgere ulteriori approfondimenti, sentendo coloro che sono stati indicati dall’istante quali soggetti informati dei fatti oppure avvalendosi degli organi investigativi per raccogliere informazioni aggiuntive e complementari.

È evidente, dunque, che più l’istanza è completa e debitamente corredata da riscontri documentali, più rapida e “snella” si rivelerà la procedura per l’ammonimento, dal momento che potrebbero non essere necessarie ulteriori attività da parte della pubblica autorità.

Terza fase: decisione.

Conclusa l’attività istruttoria il Questore decide sulla istanza di ammonimento. I possibili esiti della procedura sono:

  • Rigetto della istanza: il Questore ritiene che gli elementi di cui dispone non siano sufficienti a supportare il giudizio di pericolosità pubblica che fonda l’emissione del provvedimento di ammonimento. L’istanza può essere, inoltre, rigettata ove la persona offesa, nel frattempo, abbia presentato formale atto di denunzia-querela. Ai sensi del comma I, dell’art. 8, D.L. 11/2009, lo si ricorda, l’istanza de qua può essere avanzata “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale”;
  • Emissione del decreto di ammonimento: Il Questore emette il provvedimento ammonitivo, quando ha acquisito elementi di fatto idonei a supportare l’ipotesi della sussistenza di un quadro persecutorio ed il rischio attuale che possano verificarsi, in danno della vittima, ulteriori comportamenti pericolosi. L’autorità adita, giova ricordarlo, non deve andare alla ricerca della piena prova di fatti costituenti reato, ma è sufficiente, ai fini dell’ammonimento, che dall’attività investigativa e dagli atti comunque assunti emergano oggettivi elementi di fatto attestanti un comportamento apparentemente riconducibile al fenomeno dello stalking, con l’identificazione del suo autore. Ai fini della emissione del provvedimento ammonitivo, pertanto, l’istante deve dare adeguata contezza della univocità dei comportamenti dei quali si dichiara vittima, che devono essere manifestamente rivolti a perseguitarne il destinatario, nonché della intervenuta modifica delle proprie condizioni e abitudini di vita ovvero del patimento, a causa delle condotte descritte, di un “perdurante e grave stato di ansia e di paura”. Ove, quindi, il Questore disponesse degli elementi “probatori” dianzi specificati, diffida il persecutore a modificare la propria attuale condotta.

Avv. Daniele Speranzini               Dott.ssa Eleonora Audisio