Introduzione:
Il momento in cui una sentenza passa in giudicato, assumendo il carattere di definitività, segna l’inizio della fase di “esecuzione della pena”, ossia di espiazione della stessa.
Qualora il condannato, al passaggio in giudicato della sentenza, non sia presente sul territorio dello Stato “emittente” il provvedimento, ma si trovi o risieda in un altro paese, il primo ne richiederà al secondo l’arresto e la consegna, proprio al fine di dare esecuzione alla pena comminata.
Per quanto più specificamente attiene i Paesi membri dell’UE, esiste uno strumento decisamente più agevole ed efficace rispetto alla tradizionale procedura di estradizione. Trattasi del mandato di arresto europeo (MAE), introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, pubblicata in GCUE in data 18 luglio 2002, L 190.
Il mandato di arresto europeo altro non è se non un provvedimento con il quale uno Stato membro fa istanza ad un altro Stato affinché il soggetto indicato nel mandato sia arrestato e consegnato allo Stato “richiedente”. Tale procedimento è attivabile sia qualora sia stata o sia da esercitarsi l’azione penale nei confronti di un determinato soggetto sia a fronte di una sentenza di condanna definitiva, come nel caso di specie.
Lo stato “richiesto”, a sua volta, sottoporrà l’istanza di arresto e consegna all’autorità giudiziaria nazionale indentificata come competente dalle norme di attuazione interne, la quale potrà o meno acconsentire alla richiesta.
Procedura:
Avendo, segnatamente, riguardo all’ordinamento italiano, occorre rinviare alla Legge del 22 aprile 2005, n. 69, nominata “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”.
Diversa è la procedura a seconda che l’Italia sia lo Stato Membro cd. di emissione (procedura attiva di consegna) ovvero cd. di esecuzione (procedura passiva di consegna).
Per quanto attiene tale ultima ipotesi, si richiama il Titolo II, Capo II della predetto testo normativo, rubricato, appunto, “procedura passiva di consegna” (artt. 5 – 27) ed a norma del quale:
Fase 1: ricezione MAE e inoltro alla autorità giurisdizionale competente
Le autorità dello Stato Membro cd. di emissione inviano il mandato di arresto europeo e la allegata documentazione (cfr. art. 5, co. 4: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna [cd. summary, n.d.r.], con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena; c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna) al Ministero della Giustizia italiano il quale, a sua volta, inoltra il tutto al Presidente della Corte di Appello competente a decidere in merito – ossia quella nel distretto della quale il soggetto ha residenza, dimora o domicilio (art. 5). Il Presidente, poi, trasmette il provvedimento al Procuratore Generale, che può occuparsi di persona ovvero delegare altro magistrato per gli adempimenti di sua competenza.
Fase 2: valutazione in ordine alla applicazione della misura cautelare coercitiva
Il Presidente della Corte d’Appello riunisce la corte che, sentito il Procuratore Generale, emette ordinanza – la quale, a pena di nullità, deve essere motivata – in forza della quale applica la misura coercitiva cautelare laddove quest’ultima sia ritenuta necessaria “tenendo conto in particolare dell’esigenza che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa” (art. 9).
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I, Libro IV c.p.p. in materia di misura cautelari personali fatta eccezione per l’art. 273, co. 1 e 1-bis, l’art. 274, co. 1, lett. a) e c) e l’art. 280 c.p.p. (art. 9, co. 5).
Si applica l’art. 719 c.p.p. il quale disciplina l’impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari in caso di estradizione (art. 9, co. 7).
Ne deriva, pertanto, che:
- La misura cautelare a norma dell’art. 9 co. 4, viene applicata unicamente “se ritenuta necessaria” avendo riguardo al pericolo di fuga della persona richiesta;
- Non trova applicazione l’art. 274 c.p.p. il quale tratta espressamente delle “esigenza cautelari” la presenza di una delle quali è necessaria per l’applicazione di una misura cautelare, salvo la lett. b) del medesimo, relativa al pericolo di fuga.
E quindi:
la misura cautelare coercitiva sarà applicata, in questa sede essere, solo laddove sussista il “concreto e attuale pericolo” di fuga del soggetto, a nulla rilevando le altre esigenze cautelari previse dall’art. 274 c.p.p. e dovendosi, pertanto, valutare unicamente tale esigenza.
Fase 3: interrogatorio della persona richiesta
Entro cinque giorni dalla eventuale applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9, il Presidente della Corte d’Appello, o altro magistrato delegato, procede all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare, alla presenza del difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, di quello nominato d’ufficio. In tale occasione, il soggetto viene, altresì, informato del contenuto del provvedimento europeo, della procedura di esecuzione nonché della facoltà di consegnarsi spontaneamente all’autorità giudiziaria richiedente (art. 10).
Nb: il difensore, di fiducia ovvero d’ufficio, è avvisato della data nella quale verrà effettuato l’interrogatorio, almeno ventiquattro ore prima della stessa.
Fase 3-bis: fissazione della udienza in camera di consiglio (se non viene prestato il consenso alla consegna in sede o a seguito dell’interrogatorio a norma dell’art. 14)
Entro venti giorni dall’esecuzione della misura cautelare, il Presidente della Corte d’Appello, o altro magistrato delegato, fissa con decreto la data per l’udienza in camera di consiglio nell’ambito della quale si deciderà se dar seguito o meno alla richiesta di consegna avanzata dallo strato straniero. Con il medesimo provvedimento, viene disposto il deposito del mandato di arresto europeo e della documentazione di cui all’art 6 (co. 4: “Al mandato d’arresto devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena; c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna”).
Il decreto è notificato alla persona richiesta e al difensore di quest’ultima almeno otto giorni prima della data prevista per l’udienza.
Fase 4: l’udienza per la decisione sulla richiesta di consegna
In sede di udienza in camera di consiglio, la Corte sente il Procuratore Generale e il difensore dell’interessato nonché quest’ultimo, se compare, ai fini della valutazione in ordine alla accoglibilità della richiesta di consegna. Il Collegio decide con sentenza della quale viene data immediata lettura a conclusione dell’udienza. Tale provvedimento deve essere emesso entro il termine di sessanta giorni dalla applicazione della misura cautelare.
Il provvedimento viene immediatamente comunicato al Ministero della Giustizia il quale, a sua volta, informa le competenti autorità dello Stato cd. di emissione.
La Corte dispone la consegna se:
- Non esistono cause ostative e sussistono gravi indizi di colpevolezza;
- Non esistono cause ostative e la richiesta si fonda su di una sentenza di condanna passata in giudicato;
- E comunque, solo laddove il fatto contestato dall’autorità straniera sia previsto come reato anche dalla legge nazionale (art. 7, “principio della doppia incriminabilità”), fatte salve le ipotesi cd. di consegna obbligatoria (art. 8, deroga al principio predetto).
La Corte rifiuta la consegna se:
- Avendo richiesto informazioni e documentazioni aggiuntive necessarie per la decisione, l’autorità giudiziaria competente non abbia dato riscontro nel termine disposto (artt. 6, co. 6 e 16);
- Laddove sussista una della “cause ostative” di cui all’art. 18, tra i quali, segnaliamo quello di cui alla lett. g): “se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”. Sul punto, si rinvia a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in ordine alla corretta valenza ermeneutica da attribuire al sintagma “cittadino italiano” (Sent. Corte Cost., 21 giugno 2010, n. 227).
Il provvedimento che decide sulla consegna può essere impugnato, dalla persona richiesta, dal suo difensore ovvero dal Procuratore Generale, mediante ricorso in Corte di Cassazione, la quale decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla ricezione degli atti, depositando a conclusione dell’udienza il dispositivo corredato della motivazione. Se la redazione contestuale non fosse possibile, la Corte deposita le motivazioni non oltre il quinto giorno successivo alla pronuncia (art. 22).
Il ricorso deve essere depositato entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento (si segnala che, a norma dell’art. 17, co 6, la lettura in udienza del dispositivo equivale a notificazione per le parti, anche se non presenti).
L’impugnazione sospende l’esecuzione della sentenza.
Fase 5: esecuzione della decisione
Se la Corte rigetta la richiesta di consegna ovvero se viene superato il termine di sessanta giorni dalla applicazione della misura cautelare coercitiva, la persona viene rimessa immediatamente in libertà (art. 21).
Se la Corte accoglie la richiesta di consegna, comunica tale decisione anche al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (art. 17). La persona richiesta sarà consegnata allo Stato membro entro il termine di dieci giorni dalla sentenza irrevocabile di accoglimento (art. 23, co. 1). Se decorre infruttuosamente tale termine, l’ordinanza applicativa della misura cautelare perde efficacia e il Presidente della Corte d’Appello, o magistrato da lui delegato, dispone la messa in libertà del soggetto (salvo che l’ineseguibilità del provvedimento sia imputabile a quest’ultimo).
Consegnato il soggetto agli enti compenti, la Corte d’Appello incaricata della richiesta di consegna trasmette alla autorità giudiziaria straniera le informazioni necessarie a consentire lo scomputo del periodo di custodia pre-sofferto in esecuzione del MAE dalla durata complessiva della pena detentiva da scontare (art. 23, co. 5).
Arresto provvisorio ad iniziative della polizia giudiziaria
Il procedimento di consegna può prendere avvio anche con l’arresto del soggetto da parte della polizia giudiziaria, a seguito di inserimento nel SIS (Segnalazione di Informazione di Scheghen) della relativa segnalazione (art. 11 – 13). Si rileva, peraltro, come a differenza di quanto accade per la procedura estradizionale, nella quale l’arresto da parte della polizia giudiziaria è demandato ad una valutazione discrezionale (l’art. 716 c.p.p. dispone invero che “nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto”), nel caso del mandato di arresto europeo l’arresto di configura come atto dovuto (cfr. Cass., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 20550).
ATTENZIONE: si tratta di ipotesi in cui il MAE non è ancora stato trasmesso alle competenti autorità, essendo stata effettuata unicamente la relativa segnalazione nel SIS. Il mandato di arresto europeo verrà messo a disposizione dello Stato nel quale è effettuato l’arresto solo successivamente all’esecuzione di quest’ultimo.
In tal caso, l’iter di consegna presenta talune diversità rispetto a quanto poc’anzi rappresentato.
Fase 1: Arresto e comunicazione allo Stato “segnalante”
Una volta eseguito l’arresto del soggetto “segnalato”, la polizia giudiziaria provvede a porre immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, la persona ricercata a disposizione del Presidente della Corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale e dando immediata comunicazione al Ministero della giustizia (art. 11, co. 1).
Il Ministro della Giustizia comunica immediatamente l’avvenuto arresto allo Stato membro richiedente, affinché quest’ultimo abbia a trasmettere il mandato d’arresto e la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6.
Fase 2: Interrogatorio della persona arrestata e convalida dell’arresto
Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il Procuratore generale, provvede, in una lingua conosciuta alla persona ricercata e se necessario alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata alla presenza di un difensore di fiducia o di ufficio.
Fatta salva l’ipotesi in cui risulti evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge (in tal caso, il presidente della Corte d’Appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà) si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 e, pertanto, con l’applicazione di misure cautelari coercitive laddove queste ultime venissero considerate necessarie per tutelare la “esigenza che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa” (le decisioni sono contestuali).
La norma non è chiara in merito al termine entro il quale deve essere adottata l’ordinanza di convalida.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, 30 gennaio 2006, Spinazzola, Cass. sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 40614, C.E.D. Cass. Rv 235512, Cass. sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 2833, C.E.D. Cass. Rv 235474) ha statuito che l’ordinanza deve intervenire, a pena di nullità, entro le successive quarantotto ore dalla pre-cautela, alla luce del combinato disposto degli artt. 11 e 39 della legge attuativa, 391 c.p.p. e 13 Cost.
L’ordinanza predetta perde tuttavia efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente.
Da questo momento in avanti, la procedura prosegue come nell’ipotesi di cui all’art. 9 (MAE sia preventivamente trasmesso all’autorità nazionale). Si rinvia, pertanto, a quanto sopra esposto dalla “Fase 3-bis”, in poi.