Il Registro Pegni ed il nuovo Regolamento del Pegno mobiliare non possessorio
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 114 del 25 maggio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto scorso), avente ad oggetto il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”, ha regolamentato questo istituto introdotto circa 5 anni fa.
L’art. 1 del d.l. n. 59 del 03.05.2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 119 del 30.06.2016 ha istituito il pegno mobiliare non possessorio. La differenza, rispetto al pegno disciplinato dall’art 2784 è che per la sua costituzione non è dovuto lo spossessamento del bene, la sua consegna al creditore (o ad un terzo indicato dalle parti).
Scopo del pegno mobiliare è di incrementare le opportunità di accesso al credito per le imprese, potendo il bene al medesimo tempo essere concesso in garanzia e continuare ad essere utilizzato nel processo produttivo aziendale. Vediamo in dettaglio del differenze col pegno codicistico:
- Ambito soggettivo: esso è utilizzabile dai soli imprenditori iscritti nel registro delle imprese che debbano garantire crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.
- Ambito soggettivo: al fine di validamente costituire questo pegno l’imprenditore/debitore potrà ricorrere a beni mobili anche immateriali, purché destinati all’esercizio dell’impresa, e a crediti derivanti da ovvero inerenti a tale esercizio.
- Forma: Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve obbligatoriamente indicare una serie di informazioni
- Istituzione di un registro pubblico informatico, il registro dei pegni non possessori gestito dall’Agenzia delle entrate, presso il quale il pegno non possessorio deve essere iscritto ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Con tutto ciò, il quadro pur essenziale del nuovo istituto giuridico necessita di un ulteriore e determinante elemento: quello per cui, in difetto di spossessamento, ha da essere soddisfatta l’esigenza della riconoscibilità del diritto. Questa riconoscibilità è assicurata mediante la istituzione di un registro pubblico informatico, il registro dei pegni non possessori gestito dall’Agenzia delle entrate, presso il quale il pegno non possessorio deve essere iscritto ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Tutto quanto sopra premesso, analizziamo i contenuti del decreto ministeriale:
- il “Registro pegni” sarà gestito dalla Agenzia delle entrate – in particolare, da apposito ufficio, situato in Roma – sotto la vigilanza del Ministero della giustizia cui l’Agenzia sarà tenuta annualmente a rendere i dati riepilogativi della gestione (art. 1, commi 1, 2 e 3);
- sarà un conservatore a dirigere l’ufficio, nominato dal direttore dell’Agenzia (art. 1, comma 4);
- nel registro saranno quotidianamente inserite, in conformità all’ordine di ricezione, le formalità presentate, con l’indicazione del numero d’ordine, del giorno della richiesta, dei nominativi del richiedente e delle persone per cui la richiesta è inoltrata, della data del titolo costitutivo del pegno non possessorio, dell’oggetto della richiesta (art. 2, comma 1); mentre il conservatore, oltre al registro, dovrà tenere anche la raccolta delle domande (art. 2, comma 2);
- la domanda, come già previsto dalla legge, potrà essere inoltrata solo per via telematica. La parte che vi provvederà dovrà inoltrarla sottoscritta digitalmente, assieme al titolo costitutivo del pegno non possessorio (art. 3, comma 1);
- diverse sono le informazioni da inserire nella domanda (art. 3, comma 2), mentre le iscrizioni e le altre formalità non si potranno eseguire “se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria” (art. 3, comma 4)”
- le parti avranno la facoltà di redigere il titolo unitamente alla domanda, “con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con il provvedimento di cui all’articolo 7” (art. 3, comma 5);
- sono inoltre stabilite le modalità per la rinnovazione, la cancellazione e la pubblicità delle vicende modificative (rispettivamente artt. 4, 5 e 6), con la specifica che di rinnovazione si tratterà se essa sarà eseguita entro il termine legale decennale di validità del pegno non possessorio, mentre in caso di superamento del termine si avrà a tutti gli effetti una nuova iscrizione (ed in tal caso il pegno prenderà grado dalla data di tale nuova iscrizione);
- è prevista da parte del direttore della Agenzia delle entrate l’adozione di un provvedimento interdirigenziale, di concerto con il Ministero della giustizia, per: a) la definizione/approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli correlati, nonché per la loro trasmissione al conservatore (art. 7, comma 1); b) per stabilire le modalità per la registrazione dei titoli (art. 7, comma 2, primo periodo);
- ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è richiesto, sentito il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per stabilire le modalità di versamento dei tributi/diritti dovuti (art. 7, comma 2, secondo periodo);
- sono specificate le funzioni del conservatore ed è disciplinata l’ipotesi in cui il conservatore non riceva i titoli e le domande (art. 8), ipotesi nella quale esso sarà tenuto ad indicare sulla singola domanda i motivi del rifiuto ed a restituirla telematicamente, secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 7, alla parte richiedente che, contro il rifiuto, potrà avvalersi del procedimento ex art. 745, comma 2, c.p.c.;
- eseguite la formalità, il conservatore sarà tenuto a restituire al richiedente il certificato con l’indicazione della data e del numero di iscrizione (art. 9, comma 1), mentre il Registro pegni e la raccolta delle domande e dei titoli saranno conservati su supporto informatico conformemente alle regole tecniche del codice dell’amministrazione digitale (art. 9, comma 2);
Purtroppo, seppure previsto, il Registro Pegni è a tutt’oggi inattivo; infatti, seppure al decreto ministeriale fosse subordinata l’istituzione del registro pegni, ciò non è ancora avvenuto e si attende che ciò avvenga.
A tal proposito, infatti, il comma 6 dell’art. 1 del d.l. 59/2016 dispone che “le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche.”