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Diritto PenaleDiritto Processuale Penale

Il requisito della reiterazione ai fini dell’applicazione delle sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001

By 29 Gennaio 2020Febbraio 7th, 2020No Comments

Come noto, l’ente che sia ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 può incorrere tanto in sanzioni pecuniarie, quanto in sanzioni interdittive.

Ed è proprio con riferimento alle sanzioni interdittive che si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, puntualizzandone i presupposti applicativi (Cass. Sez. V, sent. 13.09.2019, n. 38115).

L’applicabilità delle sanzioni interdittive, invero, a causa della carica estremamente afflittiva di queste ultime (del tutto assimilabile a quella delle misure previste dal sistema sanzionatorio penale), è subordinata a precisi e stringenti condizioni di applicazione, previste dall’art. 13 del d.lgs. 231/2001.

La disposizione normativa da ultimo citata prevede che ricorrano, in via alternativa, la rilevante entità del profitto derivato all’ente dalla realizzazione del reato presupposto ovvero la reiterazione degli illeciti. Tale secondo presupposto, come meglio specificato dall’art. 20 del D.Lgs. 231/2001, si verifica esclusivamente laddove “l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”.

Ebbene, nella sentenza del 13 settembre 2019 (n. 38115), la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla società condannata, ritenendo che, nella vicenda de qua, la sanzione interdittiva fosse stata applicata senza rispettare i presupposti previsti dalla legge.

L’accoglimento del ricorso, in particolare, si giustificava proprio in ragione della inesistenza del requisito della reiterazione, che ha determinato un’applicazione della sanzione interdittiva inevitabilmente contraria al richiamato art. 13 del D.lgs. 231/2001 e, quindi, del tutto illegittima.

Nel procedimento in oggetto, invero, non era stata contestata la rilevante entità del profitto conseguito dall’ente e, dunque, ai fini della applicazione delle sanzioni interdittive, avrebbe necessariamente dovuto sussistere l’alternativo requisito della reiterazione. Requisito, questo, non riscontrato nel caso de quo.

Correttamente, dunque, la Suprema Corte ha rilevato l’illegittimità della sanzione interdittiva applicata dal giudice di merito, rilevando come “nel caso in disamina… non sussiste quella forma di recidiva, declinata dal D.Lgs. 231/2001, art. 20, che, in assenza della rilevante entità del profitto, avrebbe potuto giustificare l’irrogazione anche della sanzione interdittiva”.

La sentenza in oggetto ha, inoltre, fornito alla Cassazione l’occasione per confermare, in linea con quanto dalla stessa costantemente affermato in materia (ex multis, Cass., SSUU, sent. 25 settembre 2014, n. 11170), che “il reato contestato alla persona fisica deve sempre corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica”.

Tale principio, peraltro, non viene meno nemmeno laddove – come nel caso in esame – la vicenda processuale di alcuni degli imputati del reato presupposto si separasse, nel corso del procedimento, da quella dell’ente (in ragione, in ipotesi, della scelta da parte dei primi di riti alternativi).

Tale circostanza, ex se, non può né incidere sulla formulazione della contestazione rivolta all’ente, né ridurre l’ambito di cognizione del giudice, il quale dovrà comunque procedere ad “una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.

 

– Cass. Sez. V, sent. 13.09.2019, n. 38115