La sentenza del Tribunale di Parma del 5 agosto 2020 n. 698 (la “Sentenza”) merita particolare attenzione per aver riaffermato che tra i doveri e poteri in capo ai genitori, alla luce del Codice civile e, ancor prima, della Costituzione all’art.30, vi è certamente quello di educare i propri figli e che quindi imposizione e controllo del genitore diventano doverosi, oltre che leciti, laddove vi sia l’esigenza di proteggere il figlio dal concreto pericolo di un grave pregiudizio.
Oggigiorno il web costituisce senza alcuna ombra di dubbio un’insidia per i minori, poiché può condurli a seguire comportamenti illegali e antisociali, ad aderire a disvalori e a esporli a pericoli che possono rivelarsi gravi per la loro incolumità psicofisica. Pertanto, i genitori hanno il dovere – potere di tenere sotto controllo l’attività del proprio figlio su internet e sui social in generale, anche servendosi di sistemi c.d. di parental control, e perciò di intervenire quando ce ne sia bisogno.
Tuttavia, spetta poi al singolo genitore contenere tale controllo, così da non violare il diritto alla privacy che il figlio adolescente detiene anche nei confronti dei propri genitori e di affiancare alle sopra citate misure di sorveglianza un’attività di educazione all’utilizzo di internet che consenta al figlio di capire da solo i rischi a cui può andare incontro e di conseguenza imparare a tutelarsi in maniera autonoma, senza però essere costretto a rinunciare alle numerose opportunità positive che il web fornisce ai più giovani e a tutti noi.
Infine, la Sentenza in questione ha il merito di sottolineare che l’importante compito di educare i figli, soprattutto con riferimento all’utilizzo del web, deve essere svolto da entrambi i genitori, anche qualora questi siano separati e perfino quando uno dei due genitori abiti lontano dai figli; il che altro non è se non una naturale conseguenza del loro diritto alla bigenitorialità.