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LA FORZA MAGGIORE E LA “FRUSTRATION”

PREMESSA

La recente diffusione del Covid-19 ha avuto ed avrà un fortissimo impatto sull’economia e in genere sui rapporti contrattuali internazionali, interessando, in particolar modo, il funzionamento sia della c.d. supply chain che della catena distributiva.
Il tratto comune a molti operatori del settore è dato da ritardi o da impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni (siano esse forniture di merci o prestazione di servizi), con un effetto a cascata che travolge i vari settori economici, rendendo estremamente difficile l’inquadramento delle varie responsabilità.
In situazioni di emergenza come quella attuale, i diversi operatori commerciali che si ritrovano nella condizione di non potere adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, sono soliti appellarsi alla c.d. clausola di forza maggiore.

LA FORCE MAJEURE CLAUSE

La force majeure clause (clausola di forza maggiore), viene spesso inclusa nei contratti che individuano gli eventi che sollevano il debitore dall’obbligo di adempiere, così come le conseguenze di tali eventi sulla vita del contratto. Tuttavia, non sempre le imprese includono tali clausole di forza maggiore nel contratto e, comunque, qualora lo facciano, il rischio in cui è possibile incorrere è quello di ritenere che nelle transazioni internazionali sia applicabile e quindi invocabile sempre e comunque tale istituto, come disciplinato nell’Ordinamento italiano.

Il nostro ordinamento stabilisce, nell’articolo 1256, 1° comma, c.c., che un’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Secondo il diritto italiano, in mancanza di una clausola di forza maggiore, gli artt. 1256 ss. e 1463 ss. c.c. assicurano che l’evento rilevi anche se non previsto nel contratto.

I PAESI DI COMMON LAW – LA FRUSTRATION

Bisogna però confrontarsi anche con gli ordinamenti dei paesi stranieri. Infatti, il concetto di forza maggiore è un istituto tipico dei Paesi di Civil Law (lo troviamo nel diritto italiano, francese, tedesco, spagnolo ed altri) ed è stabilito espressamente anche da ordinamenti come quello cinese mentre non è invece riconosciuto espressamente dagli ordinamenti dei Paesi di Common Law (U.S.A. e UK in primis). Infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, una formula sviluppata nella prassi per determinare ex ante le circostanze che rendono impossibile l’esecuzione della prestazione: si tratta di un modello di clausola e non di una norma di legge.

Volendo approfondire la “frustration”, nei sistemi di Common Law, in mancanza di una force majeure clause le corti anglo-sassoni ricorreranno alla disciplina della frustration, emersa per attenuare la rigidità assoluta con cui, altrimenti, si valuterebbe la diligenza del debitore nell’adempiere l’obbligazione. Secondo questa dottrina, il contratto è “frustrato” se una delle obbligazioni assunte non può essere adempiuta per un sopravvenuto mutamento di circostanze che rende l’esecuzione della prestazione radicalmente diversa rispetto all’impegno originariamente assunto, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

La questione è di interesse poiché nei trasporti marittimi, così come in determinate aree del commercio internazionale si suole assoggettare il contratto alla legge inglese e deferire alle corti inglesi le controversie, anche se nessuno dei contraenti ha collegamenti significativi con tale ordinamento. E’ comune anche che i contratti che vengono conclusi da imprese localizzate sul territorio asiatico prevedano una clausola che deferisca i contenziosi alle corti di paesi asiatici di common law, come Singapore, ovvero che qualora si opti per un arbitrato, si scelga una istituzione arbitrale vicine alla tradizione giuridica di Common Law.

Infatti, nei sistemi di Common Law, le parti che scelgono di chiamare in causa la forza maggiore quale esimente da responsabilità contrattuale, devono specificare dettagliatamente all’interno dei contratti le singole ipotesi di forza maggiore poiché in assenza di una regolamentazione normativa dell’istituto, sarà più complesso definire responsabilità e conseguenze se non preventivamente determinate pattiziamente.

Tuttavia, non sempre si prevede la suddetta inclusione in contratto e, anche qualora la clausola fosse presente, è possibile che la clausola, non consideri l’evento che impedisce l’esecuzione della prestazione, lasciando pertanto vago l’ambito di applicazione della clausola.


MA QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA FRUSTRATION SULLA VITA DEL CONTRATTO?

Il problema si pone allora, qualora si verifichi un evento che rende impossibile l’esecuzione di una o più prestazioni, non regolamentato dalla clausola di forza maggiore, in un paese di Civil Law.

Le Corti, una volta verificato l’evento che impedisce l’adempimento, dichiareranno “risolto” il contratto, precludendo al creditore la possibilità di domandare il risarcimento del danno. In tal caso, il debitore non sarà tenuto ad invocare l’impossibilità ad adempiere e beneficerà automaticamente dell’estinzione dell’obbligazione.

L’impossibilità di adempiere anche a una delle obbligazioni, pertanto, comporta la caducazione dell’intero contratto, che avviene ex lege, al solo verificarsi dell’evento impeditivo, ossia che impedisce la materiale esecuzione della prestazione; quindi, ragionando a contrario, qualora la prestazione divenga più onerosa o costosa, a causa del comportamento di una delle parti che avrebbe potuto prevedere l’evento impeditivo, non si rientrerà nell’ambito della frustration. A ciò è equiparato il caso in cui le parti hanno inserito in contratto una clausola di forza maggiore

CENNI SULLA NORMATIVA INTERNAZIONALE

Merita, solo a scopo esplicativo, un cenno la regolamentazione prevista a livello internazionale dove vige il principio espresso nell’articolo 7.1.7 dei Principi che UNIDROIT permette, astrattamente, un allineamento delle diverse discipline, attraverso la statuizione per la quale la parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

Analogo principio è contenuto nella Convenzione di Vienna del 1980 (all’art. 79) sulla vendita internazionale di merci, che definisce, anch’essa, la forza maggiore come quell’impedimento che è fuori dal controllo della parte che la invoca, che non è assolutamente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto e che è insuperabile.

CONCLUSIONI

Da quanto sino ad ora rilevato, il quadro legislativo internazionale risulta disomogeneo inducendo, gli operatori a definire direttamente e specificatamente per iscritto, i casi di forza maggiore e stabilire espressamente le conseguenze collegate alla loro insorgenza, al fine di evitare, qualora ci si trovi innanzi una Corte che giudica secondo i sistemi di Common Law, di dover ricorrere alla dottrina della frustration – più severa nel determinare se un evento rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione – e con drastiche conseguenze sulla prosecuzione del rapporto contrattuale.

 

Avv. Luca Membretti