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A partire dal 12 Marzo 2016 entra in vigore la nuova disciplina in tema di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.
Per entrambe le fattispecie di cessazione del rapporto è stata, infatti, prevista una comunicazione telematica obbligatoria i cui contenuti sono stati definiti dal Decreto 15/12/2015 pubblicato dal Ministero del Lavoro sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016.
Il provvedimento, nel modificare la previgente disciplina introdotta dalla Riforma Fornero in tema di dimissioni e nell’estenderla anche alla risoluzione consensuale, è volto a ulteriormente contrastare l’annoso problema delle c.d. “dimissioni in bianco”.
I moduli telematici saranno disponibili sul sito web www.lavoro.gov.it al quale il lavoratore potrà accedere in totale autonomia una volta richiesto, se non ancora in suo possesso, il codice PIN INPS. Il modulo dovrà poi essere trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro.
In alternativa la nuova disciplina prevede la possibilità per il lavoratore di farsi assistere nel disbrigo delle formalità telematiche, dai seguenti soggetti abilitati:
• Patronati e Organizzazioni Sindacali;
• Enti Bilaterali e Commissioni di Certificazioni.
Quale che sia l’iter prescelto, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e parimenti la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica e avrà la possibilità di visionare il modulo.
Sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it è già possibile consultare un video tutorial che spiega come compilare il modulo on-line.
La nuova disciplina non si applicherà nei seguenti casi:
• dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice madre ex art.55, co.4, D.Lgs. n.151/2001. In tal caso rimane obbligatoria la convalida presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro;
• rapporti di lavoro domestico;
• dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi di cui all’art. 2113, co.4 Cod. Civ. o avanti alle commissioni di certificazione ex art.76, D.Lgs. n.276/03.
Il lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico. Anche la revoca deve essere attuata con modalità telematiche.

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