Cass. civ., sez. II, ord., 9 febbraio 2022, n. 4076
La Suprema Corte, con ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 4076, si pronuncia sul tema della responsabilità dell’appaltatore in caso di difformità e dei vizi dell’opera; questi sarà responsabile, a giudizio della Corte, soltanto se i vizi e le difformità riguardano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto.
La Suprema Corte prende le mosse dalla constatazione che nel contratto di appalto di un’opera, la legge non dispone a carico di quale parte gravi l’obbligo della redazione del progetto, con la conseguenza che assumono valenza decisiva le specifiche pattuizioni negoziali, che possono, perciò, «essere basate anche su un preventivo predisposto dall’appaltatore – con la specifica indicazione dei lavori da eseguire – che sia incondizionatamente accettato dal committente, così dandosi luogo alla formazione di un valido ed efficace accordo contrattuale» (Cass. civ., n. 5734/2019).
Pertanto, prosegue la Corte, l’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto, «da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore».