La risarcibilità del danno futuro sentenza cassazione n. 40120 del 15.12.2021
La Cassazione in data 15 dicembre 2021, si pronuncia sulla risarcibilità del danno futuro in una compravendita immobiliare (Cass. civ., sez. II, sent., 15 dicembre 2021, n. 40120), nella quale gli istanti avanzavano una pretesa risarcitoria basandola su un danno futuro.
La cassazione, prende spunto da una vecchia pronuncia (Cass. n. 1266/1958) che aveva chiarito come «perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto».
Inoltre, «se è risarcibile il danno che radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un’altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare» (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361).
Il danno futuro, tuttavia, non può essere ritenuto provato, ora per allora, come “più probabile che non”, proprio perché ontologicamente dipendente da future condotte soggettive, allo stato, non solo imprevedibili, ma addirittura incerte.
Pertanto, conclude la Corte che affinché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno.