L’ art. 2484 numero 3 c.c. recita che “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: […] 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea”.
Tali casi vengono sussunti sotto il termine di deadlock o stallo decisionale, fenomeno frequente nei procedimenti decisionali e amministrativi delle società. Tale situazione si verifica quando i soci non raggiungono le maggioranze necessarie per assumere determinate decisioni a causa del dissenso di uno o più soci o del loro disinteresse nei confronti dell’attività d’impresa.
Per arginare e preservare i rapporti societari si inseriscono negli statuti meccanismi finalizzati ad ottenere il raggiungimento di una maggioranza per le decisioni tra i soci o che portino al raggiungimento del controllo da parte di uno di essi. In alternativa si ricorre all’introduzione delle c.d. clausole di “divergenza” a mezzo di patti parasociali o in sede statutaria (clausole di deadloack).
A tale proposito distinguiamo clausole che operano ex ante rispetto allo stallo decisionale e consentono di mantenere in vita il rapporto societario (tra queste le clausole di cooling off, casting vote).
Altre, invece, operano ex post, ridistribuendo le partecipazioni tra i soci. E’ proprio a tal proposito che fa il suo ingresso la clausola di “RUSSIAN ROULETTE”, termine utilizzato nell’ambito del diritto societario per identificare un particolare tipo di pattuizione che può avere natura statutaria od essere contenuta in accordi parasociali.
La funzione di tale clausola è duplice, ossia
(i) Può permettere di selezionare quello fra i contraenti obbligato ad acquistare o a vendere la propria partecipazione,
(ii) Può consentire di giungere ad una determinazione del prezzo di compravendita della partecipazione che è totalmente libera e scissa dai meccanismi disciplinati dalle ipotesi di recesso, trascinamento, co-vendita, liquidazione, in quanto il soggetto che è chiamato a determinare il prezzo opera non conoscendo (nè potendo conoscere) le determinazioni che l’altra parte vorrà assumere (quella di cedere la propria partecipazione ovvero di acquistare quella dell’offerente).
Si produce, così, un meccanismo che risulta equilibrato poiché alla determinazione unilaterale del prezzo si accompagna il rischio di perdere, per quel corrispettivo, la propria partecipazione all’affare.
Distinguiamo tre forme di Russian roulette.
- La Russian Roulette, definita simmetrica o pura: è quella che rimette a ciascun socio il potere di offrire all’altro o agli altri soci, l’acquisto della propria partecipazione, determinandone il prezzo e lasciando all’oblato l’opzione tra l’acquisto o la vendita delle quote al medesimo prezzo indicato dal primo offerente.
- La Russian Roulette, asimmetrica: in tale ipotesi l’attivazione della clausola è rimessa ad un singolo socio o ad una categoria di soci che, al verificarsi dello stallo, risultano titolari di una determinata percentuale del capitale sociale. Alla suddetta categoria di soci sono riconosciuti, soprattutto nelle s.p.a. e nelle s.r.l., dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3 c.c.
- La Russian Roulette, mediana: attribuisce il diritto di avviare la procedura e di determinare il prezzo ad uno dei soci, riconoscendo analoga iniziativa all’altro socio (o agli altri soci), il quale può attivarsi in caso di mancata iniziativa del primo o qualora decorra un determinato arco temporale. Il secondo socio invero, può sollecitare il primo socio ad esercitare il “diritto di prima offerta”.
La Russian Roulette ha sollevato un ampio dibattito in merito alla sua validità e liceità soprattutto con riferimento alla sua ammissibilità con riguardo alla rispondenza ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento, come richiesto dall’art. 1322 c.c. per i contratti atipici.
Una importante sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Imprese pubblicata in data 19.10.2017 – ha affermato per la prima volta in Italia la validità delle clausole di russian roulette, le quali consentono nelle società con soci paritetici di risolvere le ipotesi di stallo decisionale attraverso un meccanismo che attribuisce al socio che assume l’iniziativa il potere di scegliere il prezzo e all’altro socio il potere di scegliere se acquistare a quel prezzo la partecipazione altrui o vendere la propria.
La previsione della clausola di russian roulette appare meritevole di accoglimento e riconoscimento da parte dell’ordinamento in quanto consente, secondo gli stessi giudici, da un lato, di salvaguardare il progetto imprenditoriale e, dall’altro, di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione della società.
Per quanto riguarda la forma della clausola di russian roulette ovvero se vada prevista negli statuti societari o sia sufficiente pattuirla con un accordo a latere di natura parasociale non vi sono obblighi normativi in merito; tuttavia la prima opzione appare sicuramente preferibile in quanto la rende efficace anche nei confronti di soggetti terzi e degli eventuali aventi causa del socio cedente e rende così impossibile la cessione a terzi estranei in spregio alla clausola stessa.