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Con la recente pronuncia n. 9248 del 18 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in punto di efficacia scriminante dell’avvenuta presentazione della domanda di concordato con riferimento al reato di omesso versamento, di cui all’art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000.

I giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine alla responsabilità penale del legale rappresentante di una società la quale presentava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito del relativo piano, a seguito del quale il competente Tribunale statuiva che, per i pagamenti di importi superiori ad una determinata soglia, la società avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione della autorità giudiziaria, previa, in ogni caso, comunicazione ai nominati commissari giudiziali. Successivamente, la società presentava telematicamente, nei termini di legge, il modello IVA, maturava il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligazione tributaria e, solo in un momento successivo, il Tribunale Fallimentare adottava il provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale, evidenziando la fattibilità del piano presentato dalla società.

La Suprema Corte, a differenza del Tribunale per il riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso in relazione alla fattispecie incriminatrice che ne occupa, ha ritenuto di aderire all’orientamento maggioritario alla stregua del quale la semplice presentazione della domanda di concordato preventivo non preclude l’adempimento delle obbligazioni tributarie e, per l’effetto, non scrimina la condotta di omesso versamento dell’imposta dovuta.

In subiecta materia, peraltro, si registrano due diversi orientamenti. 

L’uno, più rigoroso, condiviso dalla Corte di Cassazione nella occasione che ne occupa, secondo il quale la procedura di concordato preventivo potrebbe manifestare efficacia scriminante rispetto ai reati di omesso versamento – in relazione a obblighi scaduti tra la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato e l’adozione del relativo decreto – esclusivamente laddove sia intervenuto un provvedimento del giudicante che abbia vietato o, comunque, non autorizzato il pagamento del debito fiscale. In tal caso, invero, sarebbe configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere, imposto da un ordine legittimo dell’autorità, di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Cass. Pen., Sez. 3, sent. 20 febbraio 2020, n. 13628; Cass. Pen., Sez. 3, sent. 30 ottobre 2018, n. 2860).

Sussiste, tuttavia, un diverso orientamento, minoritario, secondo il quale gli effetti della ammissione al concordato preventivo decorrono dalla relativa domanda, retroagendo e, dunque, scriminando l’eventuale omesso versamento in relazione agli obblighi scaduti dopo la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato (Cass. Pen., Sez. 3, sent. 2 aprile 2019, n. 36320). 

Come dianzi rilevato, i giudici di legittimità hanno ritenuto di aderire alla prima delle summenzionate impostazioni ermeneutiche, in primis, in ragione della coerenza e continuità rispetto all’approccio interpretativo delle Sezioni Civili della Suprema Corte a parere delle quali, invero, la procedura di concordato preventivo non inibisce, ex se, il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza vada a scadere, in ipotesi, successivamente al deposito della domanda di ammissione. La possibilità, per il contribuente, di procedere con il pagamento del debito tributario, nello specifico, troverebbe fondamento nelle previsioni normative di cui agli artt. 161, comma 7, e 167, Legge Fall., e, pertanto, siffatto adempimento non può considerarsi tout court vietato nella ipotesi di ammissione al concordato preventivo. L’eventuale pagamento che non sia stato autorizzato – ove necessario – dal Giudice, peraltro, non comporterebbe nemmeno la revoca della procedura, di talché nulla osta al corretto adempimento della obbligazione fiscale da parte del contribuente ammesso e, per l’effetto, non sussistono elementi “scusanti” – nè sul piano del diritto civile-amministrativo né, benché meno, sul piano della responsabilità penale – per il caso in cui tale adempimento non venisse posto in essere nei termini di legge.

Ulteriore argomento richiamato dalla Suprema Corte, a sostegno dell’orientamento interpretativo prescelto, è rappresentato dalla coerenza di siffatto orientamento rispetto al carattere di specialità che connota l’obbligazione tributaria, l’inadempimento della quale, invero, a differenza di quanto accade per la generalità delle obbligazioni, può persino comportare l’insorgere di responsabilità penale in capo al contribuente negligente.

Secondo i giudici di legittimità, segnatamente, il Legislatore, connotando di rilevanza penale la condotta inadempiente di cui sopra, avrebbe manifestamente inteso dare preminenza all’effettività della tutela penale forsanche a scapito della par condicio creditorum.

A parere della Suprema Corte, dunque:

la configurabilità dei reati di omesso versamento anche nel caso in cui il termine rilevante ai fini penali venga a scadere dopo la presentazione della domanda di concordato risponde all’esigenza di garantire in modo particolarmente pregnante il credito erariale, rispetto al quale l’ordinamento appronta anche lo strumento della confisca, la quale svolge una funzione che, vista dal lato dello Stato, ha un carattere sostanzialmente ripristinatorio”. 

Si aggiunga, da ultimo come, diversamente opinando – e, dunque, aderendo alla tesi minoritaria, nella presente occasione accantonata – si spianerebbe la strada ad una potenziale strumentalizzazione della domanda di ammissione al concordato preventivo la quale, infatti, potrebbe essere avanzata dal contribuente all’esclusivo fine di evitare la responsabilità penale per inadempimento fiscale.

Alla luce delle considerazioni dianzi richiamate, quindi, l’intervenuta presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo non scrimina l’eventuale successivo mancato assolvimento del debito tributario con riferimento agli obblighi scaduti dopo la formulazione dell’istanza predetta.

Avv. Daniele Speranzini