Gli incontestati principi giurisprudenziali elaborati negli anni dalla Suprema Corte relativamente alla nozione di “credito” rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c., debbono essere applicati anche nel caso di credito vantato dal coniuge separato per l’assegno di mantenimento dovuto, ai sensi dell’art.156 c.c., dall’altro coniuge.
Non è ameno, invero, ritenere il coniuge debba considerarsi a tutti gli effetti “creditore”, nella specie, di un’obbligazione periodica, “avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze”.
Imprescindibile, tuttavia, rimane la sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., ossia la scientia damni o la partecipatio fraudis, nonchè l’eventus damni inteso come il compimento, ad opera del debitore, di un atto di disposizione del proprio patrimonio tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito che si intende tutelare.