Ai sensi del vigente articolo 2370 c.c., dettato in materia di S.p.A. si legge come “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.”
Quindi, nel caso in cui lo statuto lo preveda, è ammesso l’intervento e l’espressione del voto con mezzi di telecomunicazione. Pur se non espressamente regolamentato, la normativa dell’art. 2370, quarto comma, si considera applicabile per analogia anche alle S.r.l.
Anche qualora si dovesse ricorrere a modalità di partecipazione e votazione a distanza, veniva (adesso vedremo se è ancora così) considerato come imprescindibile che il presidente, il segretario ed il notaio, fossero compresenti nello stesso luogo.
Durante l’emergenza Covid, cessata il 31 luglio 2022 è stato varato l’ art. 106, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che disponeva:” 2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l., le societa’ cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa’ possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Raffrontando le due norme, quindi, possiamo tracciarne le principali distinzioni, che riguardano:
- La possibilità di intervento ed espressione del voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciò sia previsto nell’avviso di convocazione;
- la possibilità che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- la possibilità che il presidente, il segretario ed il notaio non siano compresenti nel medesimo luogo,
Come detto, il 31 luglio u.s. è cessata la validità delle norme emergenziali ed è quindi necessario comprendere se le regole dettate nel contesto emergenziale, siano ad oggi, ancora applicabili.
La risposta a tale quesito può essere avanzata, facendo ricorso alle massime del Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto che si sono espresse in modo affermativo.
In particolare, la Massima 200 del Consiglio Notarile di Milano, del 23 novembre 2021, prevede come “sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”.
Quindi, per quanto riguarda la possibilità che le assemblee si tengano esclusivamente
La Massima 187, sopra citata, sempre del Consiglio Notarile di Milano, dispone come “L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”.
Infine, la massima H.B.39 del Triveneto esclude la necessità di un’espressa previsione sul punto nello statuto con riferimento all’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.
La stessa afferma che nelle società per azioni “chiuse” è possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.
Concludendo, la questione rimane ancora aperta e da chiarire, pur nella consapevolezza che le pronunce di cui sopra, considerata l’autorevolezza della fonte, incidano su una strada di apertura positiva; la società potrà, comunque, regolamentare la questione nello statuto in maniera più o meno restrittiva.