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Con la sentenza n. 5603 del 7 marzo 2017, i Giudici di legittimità hanno statuito che, in ambito di locazione ad uso commerciale, se il locatore non corrisponde l’indennità di avviamento per fine locazione, così come dovuta ai sensi dell’art. 34 della legge 392/1978, al conduttore, quest’ultimo è legittimato ad agire in giudizio per la determinazione della suddetta indennità e per la condanna al pagamento della stessa.
Uno dei punti focali di tale pronuncia è che il conduttore è legittimato ad agire in giudizio per le sopra citate domande, ancorché non abbia rilasciato l’immobile perché l’indennità non gli è stata corrisposta.
L’istituto dell’indennità di avviamento, infatti, è posto a tutela del conduttore il quale vedendosi pagata l’indennità di avviamento, non subirà un danno derivante dalla perdita dell’avviamento dovuta alla fine della locazione e il locatore, per contro, non gioverà dell’avviamento del conduttore che lascia l’immobile.