Con la sentenza n. 13875 del 1 giugno 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la delibera assembleare, riguardante il mutamento dei quorum deliberativi assembleari, non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g) e pertanto non legittima il recesso del socio che non abbia partecipato all’adozione della stessa.
I Giudici sostengono che la suddetta norma va letta secondo un’interpretazione restrittiva, secondo la quale, l’espressione “diritto di voto”, richiama l’art. 2351 c.c. e le relative limitazioni con la conseguenza che con “modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione” devono intendersi solo quelle che intervengono sulle suddette limitazioni.
Con diritti di partecipazione, invece, devono invece intendersi solo i diritti di partecipazione agli utili.
Per tutto quanto sopra esposto, la delibera assembleare che muta i quorum deliberativi non incide sul diritto di voto e/o di partecipazione, e, pertanto, non legittima il socio a esercitare il diritto di recesso.