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Con sentenza n. 45701/2019, la Suprema Corte ha puntualmente delimitato l’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5, Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

Il procedimento che ne occupa, in particolare, vedeva coinvolto il titolare di una ditta produttrice di insaccati, imputato per aver detenuto salame contaminato dalla salmonella e, dunque, per aver in ipotesi commesso il reato di cui all’art. 5, lett. d), Legge 30 aprile 1962, n. 283, il quale dispone che “è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive […]”.

Tuttavia, nonostante fosse stata accertata l’effettiva contaminazione del prodotto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover escludere la penale responsabilità dell’imputato per il fatto contestato sul presupposto che l’insaccato non fosse prossimo alla vendita. L’accertamento che ha portato all’emersione dello stato di contaminazione, invero, veniva effettuato durante la fase di stagionatura del prodotto, che si sarebbe dovuta protrarre per ulteriori 45 giorni dal rilievo medesimo, periodo, questo, nel corso del quale sussiste la possibilità che la carica batterica venga meno e, dunque, il prodotto “finale” sia privo della predetta forma di parassitosi.

Astraendosi dal caso concreto, la Cassazione è giunta ad affermare che la “detenzione per vendere”, richiamata dall’art. 5, Legge 30 aprile 1962, n. 283, debba essere ravvisata esclusivamente laddove “la deliberazione alla vendita sia, non solo, già stata deliberata dall’agente, ma sia, anche, un evento temporalmente se non immediato quanto meno prossimo”.

Siffatta impostazione trova giustificazione nella circostanza che, tra il momento in cui il soggetto attivo decide di “vendere” un certo bene e l’effettiva vendita di quest’ultimo, possano intervenire fattori ulteriori che ostino all’attuazione della “deliberazione alla vendita”.

Ai fini della configurazione del delitto de quo, in altri termini, deve essere accertata la prossimità temporale tra la deliberazione alla vendita e l’attuazione di tale deliberazione, giacché solo in presenza di tale elemento potrà effettivamente dirsi integrata la condotta di “detenzione per vendere” di prodotti affetti da infestazione parassitaria, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 5, lett. d), Legge 30 aprile 1962, n. 283.

La presente linea ermeneutica, peraltro, appare meritevole di accoglimento, prima che sotto il profilo giuridico, sul piano logico. Ed invero, laddove non fosse raggiunta la prova con riferimento alla prossimità della materiale immissione in commercio del prodotto contaminato, non è possibile escludere che quest’ultimo sia eventualmente sottoposto ad ulteriori controlli e, quindi, che intervengano accadimenti che impediscano la vendita del prodotto medesimo.