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Diritto PenaleDiritto Processuale Penale

Patteggiamento e reati tributari

By 20 Febbraio 2020No Comments

La Cassazione è di recente intervenuta, in materia di reati tributari, chiarendo come l’art. 445 c.p.p. debba ritenersi prevalente rispetto all’art. 12, D.Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205).

L’art. 445 c.p.p., come noto, prevede che: “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale”.

A norma dell’art. 12, D.Lgs. 74/2000, invece, la condanna per taluno dei delitti tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 comporta automaticamente le seguenti pene accessorie:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

Ebbene, la Suprema Corte, nell’ambito della pronuncia in discorso, ha qualificato l’art. 445 c.p.p. quale “disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 12”.

Ne consegue che laddove la sentenza di patteggiamento abbia ad oggetto un reato tributario e la pena concretamente inflitta non superi i due anni di pena detentiva, non troveranno applicazione le pene accessorie previste dall’art. 12, D.Lgs. 74/2000.

La Suprema Corte si allinea all’indirizzo interpretativo già fornito dai giudici di legittimità in tema, però, di bancarotta, in relazione ai rapporti tra la suddetta norma processuale – l’art. 445 c.p.p. – e le disposizioni contenute nella legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

La Suprema Corte, peraltro, coglie l’occasione per ribadire come nell’applicare la pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, il giudicante deve sempre disporre la confisca dei beni che hanno rappresentato il profitto del reato.

La predetta misura è, infatti, prevista come obbligatoria dall’art. 12-bis, D.Lgs. 74/2000 nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal decreto stesso.

Tale assunto, peraltro, trova applicazione anche nei casi in cui, quale conseguenza del reato tributario patteggiato, sia applicata una pena inferiore ai due anni di reclusione. L’art. 445 c.p.p., invero, come noto vieta, sì, in ipotesi siffatte l’applicazione tanto delle pene accessorie quanto delle misure di sicurezza, ma ad eccezione proprio della confisca.

Nel caso, perciò, in cui il giudice, pur sussistendone i presupposti in base all’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, ometta di disporre la confisca obbligatoria, ci si troverebbe alla presenza di “una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione”.

L’omissione della misura di sicurezza, in altri termini, comporta l’illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni derivanti dalla realizzazione del reato, rendendo ricorribile in Cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

L’art. 448 comma 2-bis c.p.p., infatti, annovera tra i tassativi motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

– Cass. Sez. III, sent. 15 gennaio 2020, n. 1439 –