Skip to main content

La Consulta torna sul quarto comma dell’art. 69 c.p. per denunciarne, ancora una volta, la contrarietà al dettato costituzionale del principio secondo il quale la recidiva reiterata, di cui all’art. 99, comma 4 c.p., non possa essere mai dichiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti.
La Corte, in particolare, ha dichiarato la disposizione di cui sopra illegittima nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza, sulla recidiva reiterata, della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma l. Fall. (R.D.16 marzo 1942, n. 267), per effetto della quale sono ridotte fino ad un terzo le pene previste per la bancarotta (semplice o fraudolenta) e per il ricorso abusivo al credito, quando le relative condotte abbiano «cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità».
La conclusione di cui sopra appare dettata – come nelle precedenti occasioni i cui la Consulta ha “sottratto” singole circostanze attenuanti dal regime di cui all’art. 69, comma 4, c.p. – dall’intento di voler evitare una “abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato”, drasticamente contrastante con quel “diritto penale del fatto” che l’art. 25 comma secondo cristallizza nella carta costituzionale e impone quale modello da seguire.
Laddove si dovesse ritenere, invero, sempre e comunque prevalente la recidiva reiterata su circostanze di segno opposto attinenti al profilo oggettivo del reato, la rilevanza dell’offensività della fattispecie base finirebbe per essere “neutralizzata” da un processo di individualizzazione della pena prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità, in totale spregio ai criteri dell’uguaglianza e della offensività.