Le Sezioni Unite sono state chiamate, nuovamente, a pronunciarsi sul significato da attribuire all’espressione di cui all’art. 152, comma 2, c.p., il quale recita “Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. Più in particolare, il quesito sottoposto alla Suprema corte concerneva la possibilità di ricondurre all’alveo delle condotte idonee a rappresentare “remissione tacita” la mancata comparizione del querelante in udienza, laddove quest’ultimo fosse stato “previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione”. Nel caso di specie, trattasi di un giudizio pendente dianzi al Giudice di Pace, promosso a seguito di citazione disposta dal P.M. (ex art. 20 D.Lgs. 274/2000), circostanza che esclude in nuce l’applicabilità dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. 274/2000 (il quale fa espresso riferimento alle ipotesi di ricorso diretto ex art. 21 D.Lgs. 274/2000). I giudici di legittimità hanno in primo luogo chiarito che per “remissione processuale” debba intendersi unicamente quella effettuata secondo le modalità di cui all’art. 340, comma 1 c.p.p. (e, pertanto, quella espressa), per poi affermare, in dissonanza rispetto ad altri arresti della medesima Corte (cfr. Sent. SSUU, 46088/2008), che la mancata comparizione all’udienza di dibattimento del querelante, debitamente avvertito del significato della sua condotta, debba interpretarsi come “fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”. I giudici di legittimità, peraltro, hanno colto l’occasione per estendere tale principio a tutti i procedimenti penali nell’ambito dei quali si verifichi una situazione siffatta (indipendentemente, pertanto, che si tratti di giudizi pendenti innanzi al Giudice di Pace). È di tutta evidenza, allora, come anche in un contesto normativo teso a rafforzare la posizione della “vittima”, gli insacrificabili diritti di informazione non potranno che andare pari passo con oneri di partecipazione al processo, soprattutto in un’ottica generale di ragionevole durata del giudizio.
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