Lamentava il ricorrente la contrarietà al dettato costituzionale della disciplina di cui agli artt. 803 e 804 c.c. Ed invero, la norma – così come da sempre interpretata dalla giurisprudenza – include nelle ipotesi di revocabilità delle donazioni unicamente le ipotesi di assoluta assenza di figli al momento della donazione e non invece l’eventuale sopravvenienza di figli pur in presenza di figli pregressi, sarebbe stata in contrasto con i principi costituzionali, trattando ingiustamente come diseguali situazioni, al contrario, ugualmente meritevoli di tutela.
La Suprema Corte, invece, richiamandosi alla dottrina ed alla giurisprudenza maggioritarie, ha ritenuto giustificabile tale “disparità di trattamento”, nella misura in cui la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all’esigenza di “permettere al donante di riconsiderare l’opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza del figlio in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento”.
In forza di tale principio, la Cassazione, confermando l’interpretazione costituzionalmente orientata ormai consolidata, respinge la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente.
Testo della sentenza