Il 31 agosto è la data ultima in cui termina la normativa emergenziale in tema di lavoro agile, così come previsto dalla Legge n. 52/2022 di conversione del D.L. 24/2022 (Decreto Riaperture).
A partire dal 1° Settembre 2022 sarà dunque necessario sottoscrivere un accordo individuale con ciascun dipendente coinvolto nello smart working che sia in linea con le disposizioni della Legge 81/2017. L’accordo dovrà essere conservato per cinque anni dalla sua sottoscrizione.
Diversa la situazione per le aziende che abbiano previsto piani aziendali di smart working per tutta la propria popolazione.
Ricordiamo che il 7 dicembre 2021 è stato firmato il protocollo che traccia le linee guida per contratti nazionali, territoriali o aziendali in materia di Smart Working, con validità a partire dal 1° gennaio 2022. Il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile“, promosso da Ministero del Lavoro ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile. I principi di tale iniziativa si possono riassumere in sei macro-punti: l’adesione volontaria, l’accordo individuale, il diritto alla disconnessione, la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, la parità di trattamento, i luoghi e gli strumenti di lavoro, e la formazione dei lavoratori agili.
Quali saranno le nuove modalità di comunicazione?
A seguito della pubblicazione della Legge di conversione del c.d. DL Semplificazioni occorsa in data 19 agosto 2022, dal 1° settembre 2022 non sarà più necessario trasmettere telematicamente al Ministero del lavoro la copia dell’accordo di lavoro agile sottoscritto dal datore e dal lavoratore, ma basterà comunicare, sempre in via telematica, i nominativi dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine delle prestazioni di lavoro agile.
In data 22 agosto 2022 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto n. 149 nel quale definisce le modalità semplificate di comunicazione dello smart working. Al provvedimento ministeriale è allegato il modulo, reperibile on line sul sito del Ministero del Lavoro, che il datore potrà agevolmente compilare previa autenticazione SPID o CIE seguendo le indicazioni fornite nel Decreto stesso.
L’adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, come da istruzioni del Ministero del Lavoro che per maggior comodità riportiamo in calce:
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Il Dipartimento Labour di MMSLEX è a Vostra disposizione per supportarvi nella redazione degli accordi, sia di tipo aziendale che a carattere individuale e nei successivi adempimenti. Contatti