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Con la sentenza n. 1371/2017 il Tribunale di Bologna ha statuito un interessante principio in materia di contratto di agenzia.
Cessato il rapporto di agenzia, l’agente non commette alcuna violazione del segreto industriale di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. qualora lo stesso, tramite le credenziali fornite e non disattivate dall’ex preponente, acceda alla lista clienti.
Il Giudice bolognese ha inoltre ritenuto non sussistente la violazione della normativa in materia di banche dati ex art. 102 e ss. L.a. in quanto la norma si riferisce alle banche dati di dominio pubblico e quindi incompatibile con la fattispecie in esame.