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Negli ultimi anni, l’esigenza di potersi presentare agli occhi della società civile “senza macchia” è sempre più sentita, per ragioni sia di carattere strettamente professionale che personale. Invero, nell’ambito dei rapporti di pubblico impiego, nonché in quelli di natura privatistica, ovvero nell’ambito delle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, è necessario disporre di una c.d. “fedina penale” priva di iscrizioni ovvero, qualora siano presenti provvedimenti di condanna, è necessario che questi siano stati dichiarati “riabilitati”, giacché, in caso contrario, rischierebbe di essere preclusa la partecipazione alle suddette procedure o l’instaurazione di rapporti lavorativi, di natura pubblica o privata.
Non di meno, la necessità di ottenere la rimozione dei provvedimenti di condanna di cui si sia stati, in passato, destinatari è spesso percepita come cogente da taluni soggetti in relazione ad un’intima volontà di lasciarsi alle spalle il proprio trascorso giudiziario.
Ed è proprio nell’ottica di un completo ed effettivo reinserimento sociale che il nostro ordinamento ha previsto un serie di ipotesi nelle quali un soggetto può beneficiare di un effetto “epurativo” della propria c.d. “fedina penale”.
Tre sono le strade attraverso le quali si può ottenere tale effetto:
1. con un provvedimento di riabilitazione penale;
2. in taluni casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento);
3. nei casi di decreto penale di condanna, purché sussistano determinate condizioni.

1. LA RIABILITAZIONE (artt. 178-179 c.p.)
L’istituto della riabilitazione penale permette al richiedente di beneficiare di una “fedina penale” epurata dalle pregresse condanne nel senso che, una volta eventualmente accolta l’istanza di riabilitazione avanzata dall’interessato, tali condanne saranno segnalate come “riabilitate” nel certificato, generale o penale, del casellario giudiziale. Per effetto dell’eventuale accoglimento della relativa istanza, inoltre, il soggetto riabilitato potrà rientrare nel possesso della piena capacità giuridica, nel caso in cui questa sia stata compressa a causa delle precedenti condanne.
Per ottenere un provvedimento di riabilitazione, l’interessato deve presentare apposita istanza al Tribunale di Sorveglianza, territorialmente competente, ossia quello che ha giurisdizione nel luogo in cui il richiedente ha il domicilio o la residenza.
Il soggetto che desideri ottenere il provvedimento riabilitativo, come prima condizione, dovrà inoltrare la relativa richiesta solo una volta che sia stata espiata o si sia in altro modo estinta la pena detentiva e solo una volta che sia trascorso, dall’integrale espiazione o estinzione della pena, il termine codicisticamente previsto.
Il termine base è di tre anni al quale si affianca, per le ipotesi di recidività, quello di otto anni e, nel caso in cu il condannato sia un soggetto dichiarato delinquente abituale, professionale o per tenenza, quello di dieci anni.
Disciplina particolare è prevista, poi, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, giacché, in siffatta ipotesi, il momento iniziale di decorrenza del termine di tre anni coincide con quello della sospensione medesima. Nel caso in cui, invece, la pena sia stata condizionalmente sospesa ai sensi dell’art. 163, comma 4, c.p., la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno previsto dalla medesima disposizione.
Il riabilitando deve dimostrare di aver mantenuto, successivamente alla condanne, una effettiva e costante buona condotta la quale costituisce il presupposto indefettibile della stessa ratio premiale dell’istituto.
Perché sia integrato il presupposto della buona condotta non è sufficiente la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, essendo, viceversa, richiesta la prova effettiva e concreta di un corretto comportamento, quale l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente condivise e poste alla base della convivenza sociale (Cass. pen., Sez. I, 05.02.2013, n. 11572).
In altri termini, ciò che la persona interessata ad ottenere la riabilitazione deve dimostrare è il suo ravvedimento rispetto alle condotte delittuose tenute in passato, nonché il suo allontanamento dalle condizioni che lo avevano portato a delinquere.
Eventuali condanne o denunce per fatti successivi a quelli per i quali si richiede la riabilitazione, tuttavia, non costituiscono, ex se, elementi ostativi alla concessione della riabilitazione, ma sono oggetto di discrezionale valutazione del giudice nell’ambito di un giudizio complessivo sulla buona condotta del soggetto (in tal senso, Cass. pen., Sez. I, 26.11.2014, n. 1547; Cass. pen., Sez. I, 01.02.2012, n. 6528; Cass. pen., Sez. I, 20.10.2011, n. 3346).
Le altre due condizioni necessarie per ottenere un provvedimento riabilitativo sono:
1. l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato;
2. la non sottoposizione a misure di sicurezza (salvo la confisca e l’espulsione dello straniero dallo Stato).
Per quanto attiene la prima delle suddette condizioni, il richiedente deve dare prova di aver provveduto al risarcimento del danno derivante da reato, a nulla rilevando, in tal senso, l’effettiva costituzione di parte civile ad opera del danneggiato dal reato, né la previsione delle suddette obbligazioni nella sentenza di condanna (Cass. pen., Sez. I, 07.11.2014, n. 49446; Cass. pen., Sez. I, 16.11.2011, n. 7752).
Qualora il soggetto interessato ad ottenere la riabilitazione non sia in grado di risarcire il danno derivante da reato, dovrà fornire la prova di tale impossibilità, che non deve necessariamente consistere in una condizione di indigenza, essendo sufficiente che il richiedente dimostri di non disporre di mezzi patrimoniali tali da poter adempiere alla suddette obbligazioni senza subire un sensibile sacrificio (in tal senso, Cass. pen., Sez. I, 13.04.2011, n. 20560), o che, ad esempio, le persone offese abbiano rinunciato al risarcimento ovvero siano irreperibili (in proposito, Cass. pen., Sez. I, 01.02.1994, n. 640; Cass. pen., Sez. I, 10.12.1990).
Quanto alla procedura, è competente a decidere sulla istanza di riabilitazione il Tribunale di Sorveglianza che, oltre alla documentazione allegata dal richiedente, può acquisire d’ufficio tutta la ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione.
A seguito delle modifiche apportate al procedimento di sorveglianza nell’anno 2014, il Tribunale di Sorveglianza provvede de plano e senza formalità e, con ordinanza, accoglie o rigetta l’istanza. La decisione è comunicata al Pubblico ministero e notificata all’interessato.
Se l’istanza di riabilitazione è accolta, il provvedimento che la concede è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che l’ha emessa, ex art. 193 c.p.p., e la pronuncia medesima, una volta divenuto irrevocabile il provvedimento di riabilitazione, apparirà come “riabilitata” nel certificato del casellario giudiziario richiesto dall’interessato.

2. IL C.D. PATTEGGIAMENTO E L’EFFETTO ESTINTIVO
Il rito speciale conosciuto come “patteggiamento” (più propriamente, “applicazione della pena su richiesta delle parti”) prevede la possibilità per l’imputato di accordarsi con il pubblico ministero e chiedere al giudice, dinanzi al quale pende il processo, l’applicazione di una sanzione sostitutiva o pecuniaria, ridotta fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva che, ridotta fino ad un terzo, sia inferiore ai cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.
Orbene, il condannato ad una pena concordata che sia, nello specifico, inferiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, ha la possibilità di godere di plurimi benefici, uno dei quali è proprio l’effetto estintivo previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p..
In base alla predetta disposizione, il reato e ogni altro effetto penale della condanna sono estinti se il condannato, nel termine di cinque anni, qualora la sentenza concerna un delitto, ovvero di due anni, qualora la pronuncia attenga ad una contravvenzione, non commette un reato, delitto o contravvenzione, della medesima indole di quello oggetto della sentenza “patteggiata”.
Una volta verificatosi ex lege il suddetto effetto estintivo è, però, onere del condannato richiedere al giudice dell’esecuzione la dichiarazione dell’estinzione del reato. Se l’istanza è accolta e il reato dichiarato estinto, viene inviato il foglio complementare al Casellario competente che provvede alla suddetta annotazione. All’esito di questa procedura, l’istante vedrà comparire, nel certificato del casellario giudiziale, la dicitura “reato estinto”.
Coloro i quali, invece, pur destinatari di una sentenza “patteggiata”, sono stati condannati a pena superiore ai due anni di reclusione, non potranno accedere al beneficio ex art. 445, comma 2, c.p.p., ma dispongono, in ogni caso, della possibilità di richiedere un provvedimento di riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p. (in tal senso: Cass. pen., Sez. I, 18.12.2013, n. 51115; Cass. pen., Sez. I, 18.06.2009, n. 31089; Cass. pen., Sez. I, 11.07.2007, n. 28469).

3. DECRETO PENALE DI CONDANNA
Analogo discorso può farsi in relazione al decreto penale di condanna. Anche questa ulteriore categoria di provvedimenti, infatti, costituisce l’esito di un altro tipo di procedimento “speciale”, previsto dagli artt. 459 e ss. c.p.p.
Questo particolare iter processuale comporta, come anzidetto per il “patteggiamento”, una serie di benefici, tra i quali l’effetto estintivo del reato una volta decorso il termine di legge.
Anche in relazione al decreto penale di condanna, infatti, la legge dispone che il reato e ogni altro effetto penale si estinguono se nel termine di cinque o due anni, a seconda che il decreto concerna un delitto o una contravvenzione, a partire dal momento in cui è divenuto esecutivo il decreto medesimo, il soggetto non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
Occorre rilevare come, anche in questo caso, allo scadere del termine è onere dell’interessato richiedere al giudice dell’esecuzione la declaratoria di estinzione del reato. Anche in questa ipotesi, comparirà, nel certificato del casellario giudiziale, l’iscrizione segnalante l’estinzione del reato.

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